§ 98.1.27419 - D.L. 30 luglio 1964, n. 611 .
Modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1964
Numero:611


Sommario
Art. 1.      I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti ed estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti [...]
Art. 2.      I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) indicati nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952 sono stabiliti nelle [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Sui contrassegni di Stato di cui ai precedenti articoli in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono [...]
Art. 5.      Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27419 - D.L. 30 luglio 1964, n. 611 [1].

Modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut, ed altri vini aromatizzati.

(G.U. 30 luglio 1964, n. 186)

 

     Art. 1.

     I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti ed estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, indicati nell'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

     a) contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato:

fino a litri

0,100

L.

30

da litri

0,250

L.

75

da litri

0,500

L.

150

da litri

0,750

L.

225

da litri

1,000

L.

300

da litri

1,500

L.

450

da litri

2,000

L.

600

     b) contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori o acquaviti:

fino a litri

0,100

L.

25

da litri

0,250

L.

25

da litri

0,500

L.

40

da litri

0,750

L.

55

da litri

1,000

L.

60

da litri

1,500

L.

85

da litri

2,000

L.

105

     c) contrassegni di Stato per recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole: L. 25 ciascuno.

 

          Art. 2.

     I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) indicati nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952 sono stabiliti nelle seguenti misure:

fino a litri

0,100

L.

10

da litri

0,250

L.

10

da litri

0,500

L.

20

da litri

0,750

L.

20

da litri

1,000

L.

20

da litri

1,500

L.

20

da litri

2,000

L.

20

 

          Art. 3. [2]

     I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati, di cui all'art. 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

fino a litri

0,100

L.

10

da litri

0,500

L.

15

da litri

0,750

L.

25

da litri

1,000

L.

30

da litri

2,000

L.

60

 

          Art. 4.

     Sui contrassegni di Stato di cui ai precedenti articoli in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati ancora applicati ai relativi recipienti, è dovuta la differenza fra i prezzi stabiliti nei precedenti articoli e i prezzi già corrisposti.

     A tal uopo i fabbricanti o gli imbottigliatori devono denunciare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati.

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione eseguite le verifiche di competenza notifica l'ammontare della somma dovuta che dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro venti giorni dalla data della notifica.

 

          Art. 5.

     Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'art. 4.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 15 settembre 1964, n. 762. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 9 luglio 1975, n. 307.