§ 4.6.2F - Legge 9 luglio 1975, n. 307.
Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:09/07/1975
Numero:307


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      L'articolo 3 del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito in legge con legge 15 settembre 1964, n. 762, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Dopo la lettera E) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 4.6.2F - Legge 9 luglio 1975, n. 307.

Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati.

(G.U. 23 luglio 1975, n. 194)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Salvo le disposizioni cui al successivo art. 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacità:

     1) di due litri;

     2) di un litro;

     3) di tre quarti di litro;

     4) di mezzo litro;

     5) non superiore a un decilitro.

     Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) è consentita una tolleranza del 6 per cento in più o in meno".

 

          Art. 2.

     L'articolo 3 del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito in legge con legge 15 settembre 1964, n. 762, è sostituito dal seguente:

     "I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermouth e gli altri vini aromatizzati, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

     fino a un decilitro di litro L. 10

     da litri 0,500 L. 15

     da litri 0,750 L. 25

     da litri 1,000 L. 30

     da litri 2,000 L. 60"

 

          Art. 3.

     Dopo la lettera E) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 7 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è aggiunta, limitatamente ai vini aromatizzati, la seguente alinea:

     "EA) capacità litri 0,750 al livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca".

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.