§ 98.1.27387 - D.L. 28 luglio 1955, n. 586 .
Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/07/1955
Numero:586


Sommario
Art. 1.      Le valute estere che saranno determinate con decreti del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro sono versate dalle persone [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Le valute estere determinate con i decreti di cui all'art. 1 sono quotate presso tutte le Borse valori della Repubblica ed a cura dell'Ufficio italiano dei cambi è [...]
Art. 4.      Allo scopo di facilitare le operazioni di acquisto e dell'immediata cessione delle valute estere determinate con i decreti di cui all'art. 1, le banche possono negoziare [...]
Art. 5.      I titolari dei conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge sono tenuti ad offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi non oltre il secondo [...]
Art. 6.      Le banche presso le quali sono istituiti i conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge, hanno l'obbligo di controllare che l'utilizzo delle somme [...]
Art. 7.      Ferme le pene stabilite da altre norme legislative, alle violazioni delle disposizioni del presente decreto legge si applicano le norme del regio decreto-legge 5 [...]
Art. 8.  [3]
Art. 9.      Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà presentato al Parlamento per la conversione [...]


§ 98.1.27387 - D.L. 28 luglio 1955, n. 586 [1].

Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.

(G.U. 29 luglio 1955, n. 173)

 

     Art. 1.

     Le valute estere che saranno determinate con decreti del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro sono versate dalle persone fisiche o giuridiche tenute all'obbligo dell'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute stesse, alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, per l'accreditamento in conti soggetti alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge, aperti al nome delle persone fisiche o giuridiche stesse.

 

          Art. 2. [2]

     Le valute estere di cui all'art. 1 possono essere utilizzate dal titolare del conto per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi nonchè per pagamenti di natura finanziaria, in conformità alla legislazione vigente e, quando la legge lo richieda, in conformità alle autorizzazioni generali e particolari del Ministro per il commercio con l'estero. L'utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro il termine stabilito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le valute estere medesime possono essere altresì cedute nel termine di cui al comma precedente alle banche di cui all'art. 1 che destinano le valute acquistate a norma del presente articolo per farne immediata cessione, mediante accreditamento in conti del genere di quelli previsti dall'art. 1, a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio nel territorio della Repubblica. Le dette persone fisiche o giuridiche sono obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto per le operazioni stabilite al primo comma del presente articolo entro il termine all'uopo fissato, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le banche possono altresì acquistare le valute determinate con i decreti di cui all'art. 1 direttamente da persone fisiche o giuridiche non tenute all'obbligo dell'offerta di cessione per destinarle immediatamente ai medesimi scopi stabiliti dal presente articolo.

 

          Art. 3.

     Le valute estere determinate con i decreti di cui all'art. 1 sono quotate presso tutte le Borse valori della Repubblica ed a cura dell'Ufficio italiano dei cambi è giornalmente accertato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il corso ufficiale delle dette valute, che è quello medio risultante per ciascuna valuta dalle quotazioni di chiusura alle Borse di Roma e di Milano.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le modalità per assicurare, in caso di sospensione delle operazioni delle Borse valori, per le ferie estive e per qualsiasi altro motivo, la continuità delle quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere presso le Borse di Roma e di Milano.

     Quando successivi decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro abroghino o modifichino i decreti emanati ai sensi dell'art. 1, le valute estere che cessano di essere ammesse alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge, sono escluse dalle quotazioni presso tutte le Borse valori della Repubblica.

 

          Art. 4.

     Allo scopo di facilitare le operazioni di acquisto e dell'immediata cessione delle valute estere determinate con i decreti di cui all'art. 1, le banche possono negoziare le valute stesse fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi, e, nei limiti delle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, con banche dell'estero.

 

          Art. 5.

     I titolari dei conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge sono tenuti ad offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi non oltre il secondo giorno feriale successivo a quello in cui scadono i termini indicati negli articoli precedenti, le valute estere non utilizzate. L'Ufficio italiano dei cambi ne effettua l'acquisto sulla base del minor corso ufficiale di cambio accertato nel periodo intercorso fra il giorno di accreditamento nel conto e il giorno della effettiva offerta in cessione.

     Senza pregiudizio delle sanzioni previste al successivo art. 7 il tasso di cambio determinato ai sensi del comma precedente si applica anche alle cessioni delle valute estere offerte dopo decorso il termine indicato al primo comma e di quelle già accreditate nei conti previsti dai precedenti articoli ed utilizzate per le operazioni indicate al primo comma dell'art. 2, le quali per qualsiasi ragione non si siano perfezionate.

 

          Art. 6.

     Le banche presso le quali sono istituiti i conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge, hanno l'obbligo di controllare che l'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi abbia luogo in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero dentro i termini stabiliti negli articoli precedenti e che in caso di decadenza dei termini stessi la cessione all'Ufficio italiano dei cambi avvenga ai sensi dell'art. 5.

 

          Art. 7.

     Ferme le pene stabilite da altre norme legislative, alle violazioni delle disposizioni del presente decreto legge si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

 

          Art. 8. [3]

     Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, ed ogni altra disposizione che contrasti con quelle del presente decreto-legge o sia con esse incompatibile.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 settembre 1955, n. 852 e abrogato dall'art. 42 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

[2]  Articolo così modificato dall'art. unico della L. 4 febbraio 1960, n. 43.

[3]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.