§ 98.1.27373 - D.L. 19 settembre 1949, n. 632 .
Modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/09/1949
Numero:632


Sommario
Art. 1.      Sono sospese durante i giorni 19 e 20 settembre 1949 le negoziazioni, presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e le banche abilitate al commercio dei cambi, delle valute [...]
Art. 2.      Durante la sospensione e per le valute di cui all'art. 1 l'Ufficio Italiano dei Cambi non acquista né cede le valute stesse, non accetta versamenti nei conti di [...]
Art. 3.      L'Ufficio Italiano dei Cambi acquista il cinquanta per cento delle valute estere, che accetta in cessione, al cambio in lire italiane corrispondente alla media [...]
Art. 4.      Sono abrogati l'art. 1 ed il primo e l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione [...]


§ 98.1.27373 - D.L. 19 settembre 1949, n. 632 [1].

Modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere.

(G.U. 19 settembre 1949, n. 215)

 

     Art. 1.

     Sono sospese durante i giorni 19 e 20 settembre 1949 le negoziazioni, presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e le banche abilitate al commercio dei cambi, delle valute estere non liberamente trasferibili.

 

          Art. 2.

     Durante la sospensione e per le valute di cui all'art. 1 l'Ufficio Italiano dei Cambi non acquista né cede le valute stesse, non accetta versamenti nei conti di compensazione se non con riserva di fissazione dei cambi, né dà corso a pagamenti a valere sui conti stessi.

 

          Art. 3.

     L'Ufficio Italiano dei Cambi acquista il cinquanta per cento delle valute estere, che accetta in cessione, al cambio in lire italiane corrispondente alla media giornaliera delle quotazioni di ciascuna valuta risultante dalle libere negoziazioni previste dal n. 2 dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, fermi i limiti fissati nel secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347.

     La media predetta è determinata dall'Ufficio Italiano dei Cambi ogni giorno di apertura delle borse valori ed è valevole per il giorno stesso. Essa è calcolata per ciascuna delle valute estere negoziabili ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, sulla base della quotazione di chiusura del giorno stesso presso le borse di Roma e di Milano. La media così stabilita è comunicata, a cura dell'Ufficio Italiano dei Cambi, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia ed alle direzioni generali delle banche autorizzate a fungere per il commercio dei cambi da agenzia della Banca d'Italia, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati l'art. 1 ed il primo e l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 4 novembre 1949, n. 830 e abrogato dall'art. 8 del D.L. 28 luglio 1955, n. 586, convertito dalla L. 26 settembre 1955, n. 852.