§ 98.1.27280 - Legge 3 luglio 2001, n. 250.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/07/2001
Numero:250


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle [...]


§ 98.1.27280 - Legge 3 luglio 2001, n. 250.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate

(G.U. 3 luglio 2001, n. 152)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157.

     All'articolo 1, comma 2, le parole: "decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155".

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001".

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: "attuazione del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis,"; dopo le parole: "lire 23.056" è inserita la seguente: "milioni"; e dopo le parole: "22.520" è inserita la seguente: "milioni";

     al comma 2, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze".