§ 98.1.29308 - D.L. 28 settembre 1996, n. 505 .
Disposizione urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/09/1996
Numero:505


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29308 - D.L. 28 settembre 1996, n. 505 [1].

Disposizione urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.

(G.U. 28 settembre 1996, n. 228)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

     2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 179, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.