§ 98.1.27255 - Legge 19 gennaio 2001, n. 4.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/01/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con [...]


§ 98.1.27255 - Legge 19 gennaio 2001, n. 4.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia

(G.U. 20 gennaio 2001, n. 16)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, n. 341.

     All'articolo 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     "e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione”";

     i commi 2 e 3 sono soppressi;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis), del codice”";

     al comma 5, all'alinea, le parole: "del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

     All'articolo 2:

     il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti”.

     1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna” sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)”";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole "commi 1, 2 e 3 sono aggiunte le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) ";

     i commi 3 e 4 sono soppressi;

     al comma 5, capoverso 1, le parole: "dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno" sono sostituite dalle seguenti: "dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono".

     All'articolo 4:

     il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà”.

     1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis”";

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura” ".

     All'articolo 6:

     al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", individuata nel distretto di corte d'appello più vicino";

     al comma 1, capoverso 2, le parole: ", ove possibile," sono soppresse.

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. - 1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2”".

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 - 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

     2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

     3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale".

     L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. - 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati fino a: "presentare” sono sostituite dalle seguenti: "notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata”;

     b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "presentata l'istanza” sono aggiunte le seguenti: "nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,”;

     c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata” sono inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato”;

     d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5”;

     e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 8-bis,”;

     f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     "8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica”;

     g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare” sono sostituite dalle seguenti: "alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5”.

     2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "è allegata” sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilità,”.

     3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "deve essere allegata” sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilità,“.

     All'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso".

     All'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2000, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati".

     Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 24-bis. - 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

     3. E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno”.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

     Articolo 24-ter. - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

     2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno”.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468".