§ 98.1.27249 - Legge 14 dicembre 2000, n. 372.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/12/2000
Numero:372


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del [...]


§ 98.1.27249 - Legge 14 dicembre 2000, n. 372.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

(G.U. 15 dicembre 2000, n. 292)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2000, N. 291.

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.

     2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione.".