§ 98.1.27203 - Legge 12 novembre 1999, n. 414.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/11/1999
Numero:414


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.27203 - Legge 12 novembre 1999, n. 414.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

(G.U. 13 novembre 1999, n. 267)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317

     All'articolo 1:

     al comma 1 sono premessi i seguenti:

     "01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Copertura assicurativa e casi di esclusione” e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     ''1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche”.

     02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     ''2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche”;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     ''1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

     1-ter. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: ''entro il medesimo termine previsto dal comma 1''.

     1-quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

     1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: "dall'articolo 21" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola ''centottantesimo” è sostituita dalla seguente: ''trecentocinquantesimo”.