§ 10.5.8a - D.L. 13 settembre 1999, n. 317.
Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:13/09/1999
Numero:317


Sommario
Art. 1.      01.
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 10.5.8a - D.L. 13 settembre 1999, n. 317.

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. [1]

(G.U. 14 settembre 1999, n. 216).

 

Art. 1.

     01. [2].

     02. [3].

     1. [4].

     1 bis. [5].

     1 ter. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: «entro il medesimo termine previsto dal comma 1» [6].

     1 quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 [7].

     1 quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1 ter del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8].

     2. [9].

     3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantesimo» [10].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 novembre 1999, n. 414 (G.U. 13 novembre 1999, n. 267).

[2] Comma, inserito dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, di conversione, sostituisce la rubrica ed aggiunge il comma 1 bis all'art. 12 della L. 23 febbraio 1999, n. 44.

[3] Comma, inserito dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, di conversione, aggiunge il comma 2 bis all'art. 16 della L. 23 febbraio 1999, n. 44.

[4] Sostituisce la lettera d) al comma 1, art. 19, della L. 23 febbraio 1999, n. 44.

[5] Comma, aggiunto dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, di conversione, sostituisce il comma 1 dell'art. 24 della L. 23 febbraio 1999, n. 44.

[6] Comma aggiunto dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, di conversione.

[7] Comma, aggiunto dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, di conversione.

[8] Comma, aggiunto dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, di conversione.

[9] Comma, modificato dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, di conversione, aggiunge il comma 3 bis all'art. 24 della L. 23 febbraio 1999, n. 44.

[10] Comma così sostituito dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, di conversione.