§ 98.1.27097 - Legge 18 febbraio 1997, n. 24.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/02/1997
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse [...]


§ 98.1.27097 - Legge 18 febbraio 1997, n. 24.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996.

(G.U. 19 febbraio 1997, n. 41)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1996, N. 644.

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: "suddette amministrazioni centrali dello Stato" sono inserite le seguenti: "prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari".

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Snellimento dei procedimenti). - 1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonché della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti.

     2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento è adottato anche in assenza del suddetto parere".

     Al titolo del decreto-legge, le parole: "in scadenza al 31 dicembre 1996" sono soppresse.