§ 94.1.A32 - D.L. 20 dicembre 1996, n. 644.
Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:20/12/1996
Numero:644


Sommario
Art. 1.  Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.
Art. 1 bis.  Snellimento dei procedimenti.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 94.1.A32 - D.L. 20 dicembre 1996, n. 644. [1]

Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996.

(G.U. 21 dicembre 1996, n. 299).

 

     Art. 1. Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

     1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annualità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996 [2].

     2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

     3. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti.

     4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso.

     5. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione.

     6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo [3].

 

     Art. 1 bis. Snellimento dei procedimenti. [4]

     1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonché della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti.

     2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento è adottato anche in assenza del suddetto parere.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1997, n. 24 (G.U. 19 febbraio 1997, n. 41).

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 febbraio 1997, n. 24.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 agosto 1997 dall'art. 4 della L. 31 marzo 1998, n. 73.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 18 febbraio 1997, n. 24.