§ 98.1.26975 - Legge 31 maggio 1995, n. 233 .
Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/1995
Numero:233


Sommario
Art. 1.      1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è sottoposta alle disposizioni della [...]
Art. 2.      1. L'amministratore straordinario di cui all'art. 1 assicura al Governo la collaborazione tecnica per rinegoziare il contributo italiano all'Agenzia spaziale europea [...]
Art. 3.      1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una [...]
Art. 4.      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione [...]
Art. 5.      1. Ferme restando le disposizioni della legge 30 maggio 1988, n. 186, e sulla base di quanto stabilito nella deliberazione del Comitato interministeriale per la [...]


§ 98.1.26975 - Legge 31 maggio 1995, n. 233 [1].

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

(G.U. 16 giugno 1995, n. 139)

 

     Art. 1.

     1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è sottoposta alle disposizioni della presente legge [2].

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi consultivi dell'ente.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata a un amministratore straordinario di riconosciuta autorevolezza, di elevata capacità manageriale e competenza scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'amministratore straordinario, esercita le funzioni attribuite dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale. L'amministratore straordinario nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ASI, può nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due direttori esecutivi, definendone le funzioni e i compiti relativi. L'amministratore straordinario, tra le priorità, conclude l'iter dei provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma 5, 16 e 19 della citata legge n. 186 del 1988, non ancora pienamente attuati. L'amministratore straordinario avvia le procedure concorsuali per il completamento della pianta organica.

     4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al rinnovo dei componenti il collegio dei revisori dei conti con le modalità previste dall'art. 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente. I componenti del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica contestualmente all'amministratore straordinario.

 

          Art. 2.

     1. L'amministratore straordinario di cui all'art. 1 assicura al Governo la collaborazione tecnica per rinegoziare il contributo italiano all'Agenzia spaziale europea (ESA) per i programmi opzionali, rivede i programmi nazionali e quelli di collaborazione internazionale e predispone, entro centottanta giorni dalla nomina, un piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI che consenta di rivedere i programmi già avviati del piano spaziale 1990-1994. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, ed è trasmesso alle Camere.

 

          Art. 3.

     1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da nove esperti qualificati, di cui cinque scelti, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel settore della ricerca scientifica, due nel settore delle tecnologie industriali e due nel settore delle discipline economico-giuridiche. Tale commissione sostituisce a tutti gli effetti gli organi consultivi sciolti ai sensi dell'art. 1 della presente legge, ed ha altresì il compito di esprimere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un parere relativo alla quota del finanziamento da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186. Tale quota è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'ASI e comunque non oltre la cessazione dalla carica dell'amministratore straordinario di cui all'art. 1, ai programmi di ricerca scientifica fondamentale proposti dalla commissione di cui al comma 1 del presente articolo è destinato un finanziamento per un ammontare comunque non inferiore a 60 miliardi di lire.

 

          Art. 4.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, dell'economia industriale e della gestione aziendale, che non abbiano fatto parte degli organi dell'ASI, con il compito di condurre un esame critico dell'attività spaziale nazionale, con particolare riguardo al periodo compreso tra la data di costituzione dell'ASI e la data di entrata in vigore della presente legge al fine di acquisire gli elementi conoscitivi e di valutazione necessari per riorganizzare gli strumenti di governo del settore spaziale con priorità per l'ASI, per elaborare il nuovo piano spaziale nazionale anche secondo un criterio di riequilibrio tra i programmi di partecipazione all'ESA e i programmi nazionali, e per definire il ruolo dell'Italia in campo spaziale nel contesto internazionale, ed in particolare europeo.

     2. Sull'esito dell'esame di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     1. Ferme restando le disposizioni della legge 30 maggio 1988, n. 186, e sulla base di quanto stabilito nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1991, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il contributo italiano all'ASI per la gestione delle attività spaziali, già iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è suddiviso in due distinti capitoli di bilancio: il primo destinato ai programmi nazionali e bilaterali, il secondo destinato ai programmi di collaborazione dell'ESA. Entrambi gli stanziamenti, che insieme concorrono al finanziamento del piano spaziale nazionale, sono determinati dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. La gestione dei due stanziamenti resta demandata all'ASI.

     2. Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico del bilancio dell'ASI.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 dall'art. 9 del D.L. 17 giugno 1996, n. 321.