§ 42.2.121 - D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:30/01/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Agenzia spaziale italiana.
Art. 2.  Attività dell'A.S.I.
Art. 3.  Indirizzo e coordinamento in materia aerospaziale.
Art. 4.  Piano spaziale nazionale.
Art. 5.  Organi dell'A.S.I.
Art. 6.  Regolamenti.
Art. 7.  Entrate dell'A.S.I.
Art. 8.  Personale.
Art. 9.  Bilanci, relazioni e controlli.
Art. 10.  Norme transitorie e finali.


§ 42.2.121 - D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27. [1]

Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 16 febbraio 1999, n. 38).

 

     Art. 1. Agenzia spaziale italiana.

     1. L'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) ha personalità giuridica di diritto pubblico e la sua attività è soggetta alle disposizioni della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, del presente decreto e alle norme del diritto civile, ove applicabili.

     2. L'A.S.I. è soggetta alla vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del presente decreto, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

          Art. 2. Attività dell'A.S.I.

     1. L'A.S.I., sulla base del Programma nazionale della ricerca (P.N.R.), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, degli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia aerospaziale e di politica estera, di direttive del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri:

     a) predispone il Piano spaziale nazionale e ne cura l'attuazione;

     b) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la partecipazione italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano spaziale nazionale e delle altre entrate di cui all'articolo 7, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione a programmi od imprese aerospaziali;

     c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi ed internazionali;

     d) promuove, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore aerospaziale anche predisponendo e coordinando appositi programmi. A tale scopo sostiene e finanzia, con procedure trasparenti di valutazione comparativa, progetti di ricerca scientifica delle università e degli enti pubblici, con particolare attenzione all'integrazione tra ricerca pubblica e privata, nazionale e internazionale, nonché assicura le necessarie risorse finanziarie per la partecipazione della comunità scientifica nazionale ai programmi scientifici dell'E.S.A.;

     e) con attenzione alla ricaduta sul sistema industriale nazionale e con particolare riguardo ai settori aeronautico e spaziale e alle tecnologie duali, predispone e coordina, in accordo con le amministrazioni interessate e in collaborazione con soggetti privati, programmi di ricerca tecnologica e applicata, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico nel settore aerospaziale, nonché sostiene e finanzia in materia appositi progetti di soggetti pubblici e privati con procedure trasparenti di valutazione;

     f) promuove e cura la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalla ricerca aerospaziale;

     g) promuove e svolge attività di formazione continua e ricorrente di tipo specialistico nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali e delle loro applicazioni;

     h) può fornire a soggetti pubblici e privati tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica in campo aerospaziale o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente comma, potendo anche curare la valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonché cedere licenze d'uso su brevetti acquisiti.

     2. L'A.S.I. esercita le attività di cui al presente articolo ricorrendo anche, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1, lettera h), a contratti con soggetti pubblici e privati, alla partecipazione, anche promuovendone la costituzione, in società, consorzi e fondazioni, nonché a convenzioni o accordi con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali. La costituzione o la partecipazione in società e consorzi da parte dell'A.S.I., con apporto finanziario pari o superiore ad un miliardo di lire o per una quota pari o superiore al 50 per cento del capitale sociale, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

          Art. 3. Indirizzo e coordinamento in materia aerospaziale.

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con intese o accordi di programma con le Amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e dell'ambiente, nonché con uno o più gruppi di lavoro cui partecipano le predette Amministrazioni, il presidente dell'A.S.I. ed altre amministrazioni o soggetti eventualmente interessati, dei quali può avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

     a) promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale ed internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia aerospaziale con particolare riferimento alla ricerca, nonché in ordine alla predisposizione del Piano spaziale nazionale;

     b) supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi aerospaziali internazionali;

     c) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e le attività delle predette amministrazioni.

     2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adottano, di concerto, specifici indirizzi per le ricadute di politica industriale dei programmi dell'A.S.I.

 

          Art. 4. Piano spaziale nazionale.

     1. Il Piano spaziale nazionale, di durata pluriennale, determinata dal P.N.R., nonché gli eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo esame della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

          Art. 5. Organi dell'A.S.I.

     1. Sono organi dell'A.S.I:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta. Il presidente è scelto tra personalità con qualificata esperienza manageriale o con comprovata competenza tecnicoscientifica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ne sovrintende all'andamento generale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sottopone gli atti alla deliberazione del consiglio di amministrazione. Il presidente partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano.

     3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'A.S.I. e da quattro membri. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I consiglieri di amministrazione sono scelti tra personalità di qualificata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa o di comprovata competenza tecnico-scientifica. Il consiglio di amministrazione delibera sui regolamenti di cui all'articolo 6, sul bilancio e sugli atti di gestione determinati dai medesimi regolamenti.

     4. Il presidente nomina e revoca, su conforme parere del consiglio di amministrazione il direttore generale, determinandone la retribuzione, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 6. Il direttore generale è responsabile della gestione e dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

     5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente, un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabili.

     6. Le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     7. Al presidente, se professore universitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, con esclusione dell'ultimo periodo, e quarto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre amministrazioni pubbliche è collocato fuori ruolo. Il direttore generale, se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.

     8. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonché di presidente della regione, di membro di giunta regionale, di presidente o assessore di giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti; non possono altresì essere amministratori o dipendenti di società o imprese operanti nei settori di intervento dell'Agenzia e non possono ricoprire tali funzioni nei due anni successivi alla conclusione del loro mandato.

 

          Art. 6. Regolamenti.

     1. Con regolamenti interni, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono disciplinati:

     a) i compiti e le responsabilità specifiche degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e del direttore generale;

     b) le norme di funzionamento e di organizzazione dell'Agenzia, nonché i criteri relativi alle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;

     c) le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

     d) l'istituzione e le competenze di un comitato di valutazione scientifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia, secondo criteri e modalità determinate dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     e) l'istituzione e le competenze di un comitato di consulenza scientifica per il supporto istruttorio alla programmazione scientifica;

     f) altri organismi di consulenza, di proposta e di monitoraggio, assicurando la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, nonché di esponenti della comunità scientifica, del mondo della produzione e dei servizi.

     2. I regolamenti di cui al presente articolo e le loro modifiche ed integrazioni sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in assenza di osservazioni, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla ricezione. Con riferimento ai regolamenti di cui al comma 1, lettera c), e alle loro modifiche ed integrazioni ed entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce in via preventiva e nel termine perentorio di trenta giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 7. Entrate dell'A.S.I.

     1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite:

     a) da contributi ordinari a carico del Fondo per gli enti finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con le seguenti finalizzazioni:

     1) funzionamento e gestione ordinaria;

     2) contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.);

     3) impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali;

     4) altri impegni derivanti dai piani pluriennali;

     b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;

     c) dai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h);

     d) da ogni altra eventuale entrata.

     2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella determinazione del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano priorità ai contributi e agli impegni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3). Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.

 

          Art. 8. Personale.

     1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il consiglio di amministrazione delibera, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, un piano triennale di fabbisogno del personale sottoposto all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito del predetto piano l'A.S.I., con deliberazioni del consiglio di amministrazione, può:

     a) assumere, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, oltre al personale a tempo indeterminato, personale tecnico-scientifico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, previa procedura di valutazione comparativa;

     b) utilizzare, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, personale dipendente da amministrazioni od enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo;

     c) avvalersi delle altre forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.

     3. Qualora la norma di cui al comma 2, lettere a) e b), riguardi professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.

 

          Art. 9. Bilanci, relazioni e controlli.

     1. Il consiglio di amministrazione delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione contenente le unità previsionali aggregate riferite, per quanto riguarda la spesa, agli oneri correnti di funzionamento e di personale, alle spese in conto capitale ripartite per titoli e alle spese per il rimborso dei debiti.

     2. Il consiglio delibera entro il 30 aprile lo stato patrimoniale e il conto economico, redatti a norma dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, i quali in materia si uniformano alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché un documento di raffronto con il bilancio di previsione.

     3. Entro il termine di cui al comma 2 il consiglio approva una relazione sull'attività, svolta nell'anno precedente, inviata al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che provvede a trasmetterla alle altre amministrazioni interessate e al Parlamento.

     4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, all'articolo 4 e all'articolo 6, nonché quelle concernenti il piano triennale di fabbisogno del personale. Le deliberazioni concernenti il piano triennale di fabbisogno del personale divengono esecutive in assenza di osservazioni entro quarantacinque giorni dalla ricezione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     5. L'attività dell'A.S.I. è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

 

          Art. 10. Norme transitorie e finali.

     1. Il presidente dell'Agenzia e il collegio dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi restano fino alla scadenza determinata ai sensi della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono nella posizione di fuori ruolo fino alla scadenza di cui al primo periodo. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il direttore generale è nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, entro quindici giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

     2. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, limitatamente ai commi dall'1 al 4, 10, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 9 e 10, 11, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, 12, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 30 maggio 1988, n. 186, e la legge 31 maggio 1995, n. 233, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni della legge n. 186 del 1988 sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).


[1] Abrogato dall’art. 22 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128.