§ 98.1.26919 - Legge 27 luglio 1994, n. 473.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria


Settore:Normativa nazionale
Data:27/07/1994
Numero:473


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.26919 - Legge 27 luglio 1994, n. 473.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria

(G.U. 30 luglio 1994, n. 177)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1993, n. 503, 4 febbraio 1994, n. 90, e 31 marzo 1994, n. 222.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330

     All'art. 1:

     dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. E' soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E' altresì soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99-bis di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo 1984.

     3-ter. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis del presente articolo, al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 1, comma 1, la lettera b) è abrogata;

     b) all'art. 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "entro il 5 settembre e" sono soppresse ";

     dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

     "9-bis. I versamenti relativi alle imposte sui redditi per l'esercizio 1993, nonchè quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti entro il 30 settembre 1994.

     9-ter. Al secondo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione" sono inserite le seguenti: "e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione".

     9-quater. Al terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente" ".

     Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis (Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico). - 1. Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1983, n. 733, non si applicano per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari spettante per i familiari a carico ai sensi degli articoli 5 e 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nonchè dell'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, nè per l'esenzione dal contributo per il Servizio sanitario nazionale prevista per i familiari a carico ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ai fini del rispetto dei limiti di reddito o di proventi previsti per le predette finalità, si tiene conto esclusivamente del reddito complessivo lordo di ciascun familiare come definito ai fini delle imposte sui redditi ".

     All'art. 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     "5-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'ICIAP è fissato al 20 luglio. Per la dichiarazione ICIAP del 1994 non sono applicabili le sanzioni relative alle eventuali discrasie fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e sulla dichiarazione dei redditi qualora la quota ICIAP versata sia corretta".