Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/04/1993 |
Numero: | 126 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...] |
§ 98.1.26792 - Legge 26 aprile 1993, n. 126.
Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
(G.U. 29 aprile 1993, n. 99)
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse".
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. - 1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema".
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ministero della pubblica istruzione".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.