§ 57.1.27 - Legge 10 aprile 1991, n. 121.
Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:10/04/1991
Numero:121


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio [...]


§ 57.1.27 - Legge 10 aprile 1991, n. 121.

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(G.U. 11 aprile 1991, n. 85)

 

     Art. 1. [1]

     1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

 

          Art. 2. [2]

     1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 3.

     1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema [3] .

     2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonchè di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

     3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 26 aprile 1993, n. 126.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 26 aprile 1993, n. 126.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 26 aprile 1993, n. 126.