§ 98.1.26706 - Legge 14 agosto 1991, n. 280.
Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/08/1991
Numero:280


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'estensione dei benefici di cui all'art. 1, decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come [...]
Art. 4. 


§ 98.1.26706 - Legge 14 agosto 1991, n. 280.

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti.

(G.U. 29 agosto 1991, n. 202)

 

     Art. 1. [1]

     1. L'art. 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione".

 

          Art. 2. [2]

     1. All'art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto il seguente comma:

     "Ai familiari dei destinatari di cui all'art. 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni".

 

          Art. 3.

     1. L'estensione dei benefici di cui all'art. 1, decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'art. 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969.

     2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'art. 4.

 

          Art. 4. [3]

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'art. 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.