§ 98.1.26693 - Legge 27 luglio 1991, n. 229.
Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/07/1991
Numero:229


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26693 - Legge 27 luglio 1991, n. 229.

Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

(G.U. 1 agosto 1991, n. 179)

 

     Art. 1.

     1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, è prorogato fino al 30 giugno 1992.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.