§ 31.1.10 - L. 23 marzo 1988, n. 94.
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:23/03/1988
Numero:94


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di
Art. 2.      1. La commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione [...]
Art. 3.      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale
Art. 4.      1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore
Art. 5.      1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso [...]
Art. 6.      1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la [...]
Art. 7.      1. L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la [...]
Art. 8.      1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie
Art. 9.      1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro
Art. 10.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 31.1.10 - L. 23 marzo 1988, n. 94.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

(G.U. 26 marzo 1988, n. 72).

 

Art. 1.

     1. E' istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di [1]:

     a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

     b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

     c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

     d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

     2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

     3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 416 bis del codice penale.

 

     Art. 2.

     1. La commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

     2. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

     3. La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

 

     Art. 3.

     1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

 

     Art. 4.

     1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

     2. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

     3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

 

     Art. 5.

     1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

     2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

     3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

 

     Art. 6.

     1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 5, comma 3.

     2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

     3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

 

     Art. 7.

     1. L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

     2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

 

     Art. 8.

     1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

 

     Art. 9.

     1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

     2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1992 dall’art. 1 della L. 27 luglio 1991, n. 229.