§ 98.1.26535 - Legge 10 febbraio 1989, n. 45.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/02/1989
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in [...]


§ 98.1.26535 - Legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.

(G.U. 11 febbraio 1989, n. 35)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527

     All'articolo 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e nocivi prodotti in Italia e provenienti da operazioni di bonifica di aree ubicate in Paesi esteri trasportati via mare per i quali sia accertata una situazione di emergenza, si provvede con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti le regioni e gli enti locali interessati in ordine alla individuazione del porto di attracco e del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato, alle modalità di smaltimento e alla definizione degli interventi necessari, ivi compresi quelli indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate. Nel caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente";

     al comma 2, le parole: "definiti con il decreto del Presidente del Consiglio" sono soppresse;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. L'articolo 9-decies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è abrogato.

     2-ter. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

     2-quater. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento.

     2-quinquies. La durata dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali di cui al comma 2-ter non deve superare quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

     2-sexies. I rifiuti speciali di cui al comma 2-ter debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

     2-septies. Nel caso in cui non siano disponibili nel territorio delle singole regioni strutture che assicurino la termodistruzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, definisce i criteri specifici per l'adeguamento entro il 31 dicembre 1989 dei piani regionali di smaltimento nonché modalità per l'adeguamento degli impianti e per l'ammissione prioritaria ai finanziamenti del FIO destinati all'ambiente.

     2-octies. La disposizione del comma 2-sexies si applica a decorrere dai termini fissati nei decreti previsti dal comma 2-septies, da adottare entro il 30 aprile 1989.

     2-novies. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, le parole: “di quelli di cui al n. 3) del terzo comma'' sono sostituite dalle seguenti: “di quelli di cui al n. 3) del quarto comma''".

     All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 60 miliardi per l'anno 1989. Al relativo onere si provvede, per quanto attiene all'anno 1988, mediante riduzione di importo pari a lire 20 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1988, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67. All'onere concernente l'anno 1989 si provvede mediante riduzione di importo pari a lire 60 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno''".