§ 98.1.26490 - Legge 27 giugno 1988, n. 242.
Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/1988
Numero:242


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dal n. 5 dell'art. 1 [...]
Art. 2.      1. All'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      1. Dopo l'art. 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è aggiunto il seguente
Art. 4.      1. Al primo comma dell'art. 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole "consultare i codici," sono aggiunte le seguenti: "anche commentati [...]
Art. 5.      1. L'art. 22 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. I primi due commi dell'art. 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dai seguenti
Art. 7.      1. Il quarto comma dell'art. 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole "secondo le norme indicate nell'art. 27" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le [...]
Art. 9.      1. Sono abrogati l'art. 18, commi primo e secondo, l'art. 25, commi primo e secondo, e l'art. 27, commi primo e secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Art. 10.      1. Al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e sostituito [...]
Art. 11.      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989
Art. 12.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26490 - Legge 27 giugno 1988, n. 242.

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.

(G.U. 1 luglio 1988, n. 153)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dal n. 5 dell'art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. -1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di luglio di ogni anno presso le corti di appello.

     2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.

     3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.

     4. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

     5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

     6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, è aggiunto il seguente comma:

     "Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è aggiunto il seguente:

     "Art. 17-bis. -1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

     a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

     b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

     c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

     2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

     3. Le prove orali consistono:

     a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

     b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

     4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

     5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove".

 

          Art. 4.

     1. Al primo comma dell'art. 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole "consultare i codici," sono aggiunte le seguenti: "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 22 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. -1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

     2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonchè, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

     3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

     4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.

     5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.

     6. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

     7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente".

 

          Art. 6.

     1. I primi due commi dell'art. 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

     "La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove; il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

     La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'art. 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'art. 17-bis".

 

          Art. 7.

     1. Il quarto comma dell'art. 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

     "L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese nè maggiore di due".

 

          Art. 8.

     1. Al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole "secondo le norme indicate nell'art. 27" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le norme indicate nell'art. 17-bis".

 

          Art. 9.

     1. Sono abrogati l'art. 18, commi primo e secondo, l'art. 25, commi primo e secondo, e l'art. 27, commi primo e secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

 

          Art. 10.

     1. Al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

 

          Art. 11.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989.

     2. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove scritte, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.

 

          Art. 12.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.