§ 98.1.26464 - Legge 26 febbraio 1988, n. 45.
Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/02/1988
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1988


§ 98.1.26464 - Legge 26 febbraio 1988, n. 45. [1]

Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.

(G.U. 29 febbraio 1988, n. 49)

 

     Art. 1.

     1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, è prorogato fino a quando il bilancio stesso sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988.

     2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalle successive note di variazioni.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1988.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.