§ 12.2.5 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 544.
Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.2 banca d'Italia
Data:07/05/1948
Numero:544


Sommario
Art. 1.      Nessuna nuova anticipazione straordinaria da parte della Banca d'Italia al Tesoro può essere effettuata senza apposito provvedimento legislativo che ne determini l'importo
Art. 2.      Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del [...]
Art. 3.      Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1490, è abrogato
Art. 4.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 12.2.5 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 544. [1]

Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia.

(G.U. 29 maggio 1948, n. 123).

 

Art. 1.

     Nessuna nuova anticipazione straordinaria da parte della Banca d'Italia al Tesoro può essere effettuata senza apposito provvedimento legislativo che ne determini l'importo.

 

     Art. 2.

     Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al quindici per cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione, la Banca d'Italia è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.

     Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza che lo sbilancio a debito sia sceso al di sotto del quindici per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia non darà corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto quindici per cento.

 

     Art. 3.

     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1490, è abrogato.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.