§ 98.1.26446 - Legge 29 ottobre 1987, n. 450.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/10/1987
Numero:450

§ 98.1.26446 - Legge 29 ottobre 1987, n. 450.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

(G.U. 3 novembre 1987, n. 257)

 

     1. Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1988,";

     al comma 2, sono premesse le seguenti parole: " Fino al termine indicato al comma 1,";

     al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello stesso anno.";

     al comma 4, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e sono".

     All'articolo 2:

     al comma 1, sono soppresse le parole: "In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 1, comma 1,";

     al comma 4, le parole da: "notifica al comune interessato" fino a: "la propria decisione" sono sostituite dalle seguenti: "notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni,".

     L'articolo 4 è soppresso.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.