§ 88.5.21 - D.L. 11 settembre 1987, n. 374.
Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:11/09/1987
Numero:374


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.  [6]
Art. 3.  [9]
Art. 4.  [10]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 88.5.21 - D.L. 11 settembre 1987, n. 374. [1]

Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

(G.U. 12 settembre 1987, n. 213)

 

     Art. 1.

     1. [2]

     2. [3].

     3. [4].

     4. [5].

     5. Le spese per eventuali "tournèes" all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.

     6. E' abrogato l'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

 

          Art. 2. [6]

     1. Gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [7] .

     2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso.

     3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo nonché del conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato approvato il conto consuntivo in deficit o è stato presentato il certificato di conto consuntivo.

     4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto consuntivo o dal certificato di bilancio l'esistenza del disavanzo e comunque entro sessanta giorni dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni, procede a dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione assimilata, nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario, cui è affidato il compito di procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al Ministero vigilante il certificato del conto consuntivo corredato del referto predisposto ai sensi del comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio [8] .

     5. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al comma 4, cessa il finanziamento statale ed il commissario procede, entro un anno dalla presentazione del certificato di conto consuntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei beni al comune. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predetto certificato, è disposto il trasferimento del personale ad altro ente similare.

 

          Art. 3. [9]

     1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. E' abrogato il comma sesto dell'art. 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennità di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

     2. I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonché gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.

 

          Art. 4. [10]

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 29 ottobre 1987, n. 450.

[2]  Comma modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall' art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 555.

[3]  Comma modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall' art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 555.

[4]  Comma modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall' art. 1, comma 5 della L. 29 dicembre 1988, n. 555.

[5]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 555.

[6]  Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Articolo modificato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[10]  Articolo abrogato dalla legge di conversione.