§ 98.1.26370 - Legge 8 agosto 1986, n. 487.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1986
Numero:487


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, è convertito in legge con le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26370 - Legge 8 agosto 1986, n. 487.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società.

(G.U. 18 agosto 1986, n. 190)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

     "In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonchè alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente"".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. La disposizione di cui all'art. 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'art. 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La disposizione di cui all'art. 1 non ha tuttavia effetto per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte di tutte le società partecipanti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.