§ 24.1.15 - Legge 18 giugno 1985, n. 321.
Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:18/06/1985
Numero:321


Sommario
Art. unico.  [1]


§ 24.1.15 - Legge 18 giugno 1985, n. 321.

Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

(G.U. 2 luglio 1985, n. 154)

 

 

     Art. unico. [1]

     1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

     2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto anche in più pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:

     a) denominazione di vendita;

     b) elenco degli ingredienti;

     c) data di produzione;

     d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";

     e) luogo di origine o di provenienza;

     f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

     g) condizioni opportune di conservazione.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 11 aprile 1986, n. 98.