§ 24.1.16 - D.L. 11 aprile 1986, n. 98 .
Differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:11/04/1986
Numero:98


Sommario
Art. 1.  [2]


§ 24.1.16 - D.L. 11 aprile 1986, n. 98 [1].

Differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

(G.U. 12 aprile 1986, n. 85)

 

 

     Art. 1. [2]

     1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.

     2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.

     3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:

     a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure

     b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure

     c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente [3].

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 11 giugno 1986, n. 252.

[2]  Articolo così sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. Il presente articolo sostituisce l’intero decreto per effetto dello stesso art. 23 del D.Lgs 109/1992.

[3] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181.