§ 24.1.13 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:23/08/1982
Numero:871


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto si applica ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale che figurano negli allegati e che sono presentati in imballaggi preconfezionati [...]
Art. 2.      I prodotti di cui all'art. 1 si suddividono in tre gruppi
Art. 3.      I preimballaggi contemplati dal presente decreto devono recare in ogni caso l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, secondo le [...]
Art. 4.      Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti [...]
Art. 5.      Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato nazionale imballaggi preconfezionati, recanti il marchio CEE [...]
Art. 6.      Gli imballaggi preconfezionati di cui all'art. 1conformi alle disposizioni del presente decreto possono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, essere immessi sul [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 24.1.13 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

(G.U. 26 novembre 1982, n. 326)

 

 

     Art. 1.

     Il presente decreto si applica ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale che figurano negli allegati e che sono presentati in imballaggi preconfezionati recanti il marchio CEE costituito dalla lettera "e", che li caratterizza quali "imballaggi preconfezionati CEE", conformemente alla legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

     Esso non si applica ai prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.

     In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva (CEE) n. 211/76 del Consiglio, relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati [2] .

 

          Art. 2.

     I prodotti di cui all'art. 1 si suddividono in tre gruppi:

     a) prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui alle successive lettere b) e c).

     L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati;

     b) prodotti venduti in massa o in volume che vengono condizionati nei contenitori rigidi elencati nell'allegato II, ad eccezione dei prodotti di cui all'allegato I.

     L'allegato II stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle capacità di tali contenitori;

     c) prodotti presentati sotto forma di aerosol.

     L'allegato III stabilisce i volumi della fase liquida per tali prodotti e, per quanto riguarda i contenitori metallici, anche la capacità del contenitore.

 

          Art. 3.

     I preimballaggi contemplati dal presente decreto devono recare in ogni caso l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, secondo le modalità fissate dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690.

     I contenitori dei prodotti di cui all'art. 2, lettere b) e c), devono recare anche, con modalità tali da non generare confusione con l'indicazione prevista dal comma precedente, l'indicazione della rispettiva capacità nominale corrispondente ad uno dei valori stabiliti negli allegati II e III, punto 1, oppure, in quanto applicabile, un riferimento alle norme UNI EN citate negli allegati.

 

          Art. 4.

     Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali.

     Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencati negli allegati I , II e III si applicano all'imballaggio preconfezionato collettivo [3] .

 

          Art. 5.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato nazionale imballaggi preconfezionati, recanti il marchio CEE costituito dalla lettera "e" non conformi alle disposizioni del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.

     La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

 

          Art. 6.

     Gli imballaggi preconfezionati di cui all'art. 1conformi alle disposizioni del presente decreto possono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, essere immessi sul mercato in deroga alle norme speciali in materia di valore della loro quantità nominale o della capacità nominale del contenitore.

     A decorrere dal 17 agosto 1985, gli imballaggi preconfezionati contemplati dal presente decreto potranno essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle sue disposizioni.

     Gli imballaggi preconfezionati immessi sul mercato prima del termine di cui al comma precedente potranno essere immessi al consumo fino al 17 agosto 1987, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato I - Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati

     1. Prodotti Alimentari venduti a peso (valore in g).

     1.1. Burro (voce 04.03 della TDC \hU1~ *) margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi: 125–250–500–1000–1500–2000–2500–5000.

     1.2. Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti “petits suisses” e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC): 62,5 —125–250–500–1000–2000–5000.

     1.3. Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC): 125–250–500–750–1000–1500–5000.

     1.4. Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito: 125–250–500–750–1000–1500–2000–2500–3000–4000–5000.

     1.5. Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia).

     1.5.1. Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto: 1.5.4.): 125–250–500–1000–1500–2000–2500) (**)-5000–10000.

     1.5.2. Paste alimentari (voce 19.03 della TDC): 125–250–500–1000–1500–2000–3000–4000–5000–10000.

     1.5.3. Riso (voce 10.06 della TDC): 125–250–500–1000–2000–2500–5000.

     1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffed rice”, “corn flakes” e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune) 250–375–500–750–1000–1500–2000. [4]

     1.6. Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (***), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B 08.04 B 08.12 della TDC): 125–250–500–1000–1500–2000–5000–7500–10000.

     1.7. Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè: 125–250–500–1000–2000–3000–4000–5000–10000.

     1.8. Prodotti surgelati.

     1.8.1. Ortofrutticoli e patate precotte da friggere: 150–300–450–600–750–1000–1500–2000–2500.

     1.8.2. Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati: 100–200–300–400–500–600–800–1000–2000.

     18.3. Bastoncini di pesce: 150–300–4450–600–900–1200–1500–1800.

     2. Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml).

     2.1. Gelati in quantità superiore a 250 ml (ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del recipiente: 200–300–400–500–600–800–1000–1500–2000–3000–5000–7500–10000.

     3. ALIMENTI SECCHI PER CANI E GATTI (****)(valore in g): 200–300–400–500–600–800–1000–1500–2000–3000–5000–7500–10000.

     4. Pitture e vernici pronte all'uso (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml) 25–50–125–250–375–500–750–1000–2000–2500–4000–5000–10000”. [5]

     5. Colle ed adesivi solidi o in polvere (valore in g): 25–50–125–250–500–1000–2500–5000–8000–10000.

     6. Prodotti per pulitura e lucidatura (solidi o in polvere in g. liquidi o in pasta in ml).

     Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 8.11 della TDC), disincrostatori (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06B della TDC) disinfettanti non farmaceutici: 25–50–75–100–150–200–250–375–500–750–1000–1500–2000–5000–10000.

     7. COSMETICI: PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOLETTA (voce 33.06A e B della TDC) (solidi o in polvere in g. liquidi o in pasta in ml).

     7.1. Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca: creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie): 15–30–40–50–75–100–125–150–200–250–300–400–500–1000.

     7.2. Paste dentifricie: 25–50–75–100–125–150–200–250–300.

     7.3. Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno: lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia: 25–50–75–100–125–150–200–250–300–400–500–750–1000–2000.

     7.4. Prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico; meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba: 15–25–30–40–50–75–100–125–150–200–250–300–400–500–750–1000.

     7.5. Deodoranti e prodotti per l'igiene intima: 20–25–30–40–50–75–100–150–200.

     7.6. Talchi: 50–75–100–150–200–250–500–1000.

     8. PRODOTTI PER LAVAGGIO

     8.1. Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 25–50–75–100–150–200–250–300–400–500–1000.

     8.2. Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 125–250–500–750–1000–5000–10000.

     8.3. Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 250–500–750–1000–3000–5000–10000.

     8.4. Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC) nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml): 125–250–500–750–1000–1250 (*****) -1500–2000–3000–4000–5000–6000–7000–10000.

     9. SOLVENTI (valore in ml).

     Ai sensi della direttiva n. 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (1): 25–50–75–125–250–500–1000–1500–2500–5000–10000.

     10 OLI PER INGRASSAGGIO (valore in ml): 125–250–500–1000–2000–2500–3000–4000–5000–10000.

     11. FILATI PER LAVORI A MAGLIA (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000.

     Il valore è la massa secca del filo, alla quale è applicato il tasso di umidità convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni. [6]

 

     Allegato II - Gamme dei valori delle capacità ammesse per contenitori

     Le norme UNI EN 23, parte I (maggio 1979) e UNI EN 76 (ottobre 1979), sono applicabili eccettuati i casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

     1. CONSERVE E SEMICONSERVE CONFEZIONATE IN SCATOLE METALLICHE ED IN IMBALLAGGI DI VETRO: PRODOTTI VEGETALI (frutta, ortaggi, pomodori, patate, esclusi asparagi, minestre, succhi di frutta o di ortaggi e nettari di frutta) DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA.

     1.1. Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml): 106 — 156 — 212 (*) — 228 (*) — 314 — 370 — 425 (*) — 446 (*) — 580 — 720 — 850 — 1062 — 1700 — 2650 — 3100 — 4250 — 10200.

     1.1.1. Elenco supplementare per i bicchieri: 53 (**) — 125 (**) — 250 (**).

     1.2. Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml):

     tartufi: 26 — 53 — 71 — 106 — 212 — 425 — 720 — 850;

     pomodori:

     concentrati: 71 — 142 — 212 — 370 — 425 — 720 — 850 — 3100 — 4250;

     pelati o non pelati: 236 — 370 — 425 — 720 — 850 — 2650 — 3100;

     macedonie di frutta, frutta allo sciroppo: 106 — 156 — 212 (*) — 228 (*) — 236 — 314 — 370 — 425 (*) — 446 (*) — 580 — 720 — 850 — 1062 — 1700 — 2650 — 3100 — 4250 — 10200.

     2. ALIMENTI UMIDI PER CANI E GATTI (capacità in ml): 212 (*) — 228 (*) — 314 — 425 (*) — 446 (*) — 850 1062 — 1700 — 2650.

     3. PRODOTTI IN POLVERE PER LAVAGGIO E PER PULITURA

     Le capacità degli imballaggi preconfenzionati sono le seguenti:

 

Scatola n.

Volume in ml

E 0,5

375

E 1

750

E 2

1.500

E 3

2.250

E 5

3.750

E 10

7.700

E 15

11.450

E 20

15.200

E 25

18.950

E 30

22.700

 

 

Barili n.

 

E 5

3.950

E 10

7.700

E 15

11.450

E 20

15.200

E 25

18.950

E 30

22.700

 

     Allegato III - Gamme dei volumi per i prodotti venduti in aerosol, eccettuati i prodotti non contemplati nell'allegato I, punto 7.4 ed i medicinali. [7]

     In deroga all'art. 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, con cui è stata recepita la direttiva n. 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aeroslo conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa.

     1. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI

 

Volume della fase liquida in ml

 

Capacità (1) in ml del contenitore con:

 

Gas propulsore liquido

a) Gas propulsore compresso

 

 

b) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1, 2

 

 

 

25

40

47

50

75

89

75

110

140

100

140

175

125

175

210

150

210

270

200

270

335

250

335

405

300

405

520

400

520

650

500

650

800

600

800

1000

750

1000

-

 

     2. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTE O NON TRASPARENTE (volume in ml nella fase liquida) : 25 — 50 — 75 — 100 — 125 — 150.


[1] Abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 75.

[3] Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 18 febbraio 1983, n. 48.

[4] Punto così sostituito dall'art. 2 del D.M. 1° marzo 1988, n. 131, entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

[5] Punto così sostituito dall'art. 2 del D.M. 1° marzo 1988, n. 131, entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

[6] Punto aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 75.

[7] Allegato così modificato dal D.M. 1° marzo 1988, n. 131.