§ 53.4.24 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 741.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:21/07/1982
Numero:741


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 53.4.24 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 741.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.

(G.U. 14 ottobre 1982, n. 284).

 

Art. 1.

     Ai fini del presente decreto, per generatore aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra polvere o allo stato liquido.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai generatori aerosol aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 millilitri e a quelli aventi il recipiente di capacità totale superiore:

     a) a mille millilitri, quando il recipiente è in metallo;

     b) a 220 millilitri, quando il recipiente è in vetro ovvero, se in plastica, non è suscettibile di produrre schegge in caso di rottura;

     c) a 150 millilitri, quando il recipiente è in vetro non protetto ovvero, se in plastica, produce schegge in caso di rottura.

     Si intende come capacità totale il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.

 

     Art. 3.

     I generatori aerosol possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato.

     Il responsabile della immissione sul mercato dei generatori aerosol deve apporre sui medesimi il simbolo (epsilon rovesciato), attestando così che essi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato che ne costituisce parte integrante [1].

     E' vietato apporre sui generatori aerosol marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo (epsilon rovesciato) [2].

 

     Art. 4.

     Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunità economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacità totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

     a) il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;

     b) il simbolo di conformità al presente decreto, ossia il simbolo (epsilon rovesciato) [3];

     c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;

     d) le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;

     e) il contenuto netto in peso ed in volume.

 

     Art. 5.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità vigilano sull'applicazione del presente decreto; esercitano il controllo nei confronti dei produttori aerosol e dei consumatori aerosol; provvedono allo studio delle prescrizioni tecniche per la costruzione e la conservazione del generatore aerosol; possono disporre ispezioni e acquisire informazione e documenti anche dalle altre amministrazioni pubbliche.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità possono avvalersi, per l'espletamento dei loro compiti, di enti e laboratori di notoria qualificazione tecnica e scientifica.

     Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo o per gli accertamenti tecnici sono a carico dei produttori aerosol, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nella determinazione delle tariffe si dovrà tener conto che gli oneri da porre a carico del produttore non possono superare il costo amministrativo necessario per l'espletamento delle rispettive attività e dei connessi accertamenti tecnici.

 

     Art. 6.

     Constatato, in base ad una motivazione dettagliata, che uno o più generatori aerosol, quantunque conformi alle prescrizioni del presente decreto, possono mettere in pericolo la sicurezza o la salute, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ne vieta temporaneamente, o ne sottopone a condizioni particolari, l'immissione sul mercato.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione del decreto adottato e dei motivi che lo giustificano.

 

     Art. 7.

     Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, dispone le modifiche delle norme tecniche di cui all'allegato al presente decreto necessarie per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6 e 7 e 10 della direttiva attuata con il presente decreto.

 

     Art. 8.

     La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 6 è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, commi secondo e terzo, e 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire un milione.

     Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 9.

     E' consentita, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di generatori aerosol con contrassegno non conforme a quello previsto dal precedente art. 4.

 

     Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO

 

     1. Definizioni.

     1.1. Pressioni.

     Per "pressioni" s'intendono le pressioni interne espresse in bar (pressioni relative).

     1.2. Pressione di prova.

     Per "pressione di prova" s'intende la pressione alla quale il recipiente vuoto del generatore aerosol può essere sottoposto per 25 secondi senza che si producano fughe, né appaiano, nel caso dei recipienti di metallo o di materia plastica, deformazioni visibili e permanenti ad eccezione di quelle ammesse al punto 6.1.1.2.

     1.3. Pressione di rottura.

     Per "pressione di rottura" s'intende la pressione minima che provoca un'apertura o una rottura del recipiente del generatore aerosol.

     1.4. Capacità totale del recipiente.

     Per "capacità totale" s'intende il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.

     1.5. Capacità netta.

     Per "capacità netta" s'intende il volume espresso in millilitri del recipiente del generatore aerosol confezionato.

     1.6. Volume della fase liquida.

     Per "volume della fase liquida" s'intende la parte del volume del recipiente del generatore aerosol confezionato occupata dalle fasi non gassose.

     1.7. Condizioni di prova.

     Per "condizioni di prova" s'intendono le pressioni di prova e di rottura esercitate idraulicamente a 20 °C (± 5 °C).

1.8. Componenti infiammabili. [4]

     Il contenuto di un aerosol è considerato infiammabile se contiene componenti classificati come infiammabili:

     a) per "liquido infiammabile" si intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 93 °C;

     b) per "solido infiammabile" si intende una sostanza o una miscela solida facilmente combustibile o che può causare o contribuire a causare un incendio per sfregamento. I solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d'accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente;

     c) per "gas infiammabile" si intende un gas o una miscela di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar.

     Tale definizione non si applica alle sostanze e miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive, che non sono mai utilizzate come componenti di aerosol.

     1.9. Aerosol infiammabili [5]

     Ai fini del presente decreto un aerosol è considerato "non infiammabile", "infiammabile" o "estremamente infiammabile" in funzione del suo calore chimico di combustione e del contenuto in massa di componenti infiammabili, nel seguente modo:

     a) l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" se contiene una quantità di componenti infiammabili superiore all'85% e il calore chimico di combustione è pari o superiore a 30 kJ/g;

     b) l'aerosol è classificato come "non infiammabile" se contiene una quantità di componenti infiammabili inferiore all'1% e il calore chimico di combustione è pari o inferiore a 20 kJ/g;

     c) tutti gli altri aerosol saranno sottoposti alle seguenti procedure di classificazione in base alla loro infiammabilità o sono classificati come "estremamente infiammabili". La prova della distanza di accensione, la prova di accensione in spazio chiuso e la prova di infiammabilità per le schiume aerosol sono conformi alle disposizioni di cui al punto 6.3.

     1.9.1. Aerosol nebulizzatori infiammabili

     Nel caso degli aerosol nebulizzatori, la classificazione si effettua tenendo conto del calore chimico di combustione in funzione dei risultati della prova della distanza di accensione, nel seguente modo:

     a) se il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g:

     i) l'aerosol è classificato come "infiammabile" se l'accensione avviene ad una distanza pari o superiore a 15 cm, ma inferiore a 75 cm;

     ii) l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" se l'accensione avviene ad una distanza pari o superiore a 75 cm;

     iii) se nella prova della distanza di accensione questa non ha luogo, si effettua la prova di accensione in spazio chiuso e in questo caso l'aerosol è classificato come "infiammabile" se il tempo equivalente è pari o inferiore a 300 s/m3 o la densità di deflagrazione è pari o inferiore a 300 g/m3; altrimenti l'aerosol è classificato come "non infiammabile";

     b) se il calore chimico di combustione è pari o superiore a 20 kJ/g, l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" se l'accensione si produce ad una distanza pari o superiore a 75 cm; altrimenti l'aerosol è classificato come "infiammabile".

     1.9.2. Aerosol di schiuma infiammabili

     Nel caso di aerosol di schiuma, la classificazione si effettua sulla base dei risultati della prova di infiammabilità dei prodotti di schiuma.

     a) L'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" se:

     i) l'altezza della fiamma è pari o superiore a 20 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi;

     oppure

     ii) l'altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 7 secondi;

     b) l'aerosol non conforme ai criteri enunciati alla lettera a), è classificato come "infiammabile" se l'altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi.

     1.10. Calore chimico di combustione [6]

     Il calore chimico di combustione (ΔHC) è determinato:

     a) sulla base di regole tecniche generalmente riconosciute, ad esempio quelle previste dalle norme ASTM D 240, ISO 13943 86.1-86.3 e NFPA 30B, o quelle che figurano nella letteratura scientifica consolidata;

     oppure

     b) applicando il seguente metodo di calcolo:

     Il calore chimico di combustione (ΔHC), espresso in kilojoule per grammo (kJ/g), può essere calcolato come il prodotto del calore teorico di combustione (ΔHCOMB) e del coefficiente di rendimento della combustione, in generale inferiore a 1,0 (il valore più frequente è dell'ordine di 0,95 o 95%).

     Per un aerosol comprendente più componenti il calore chimico di combustione è la somma dei valori ponderati dei calori di combustione dei singoli componenti, calcolato come segue:

 

ΔHc = n1 [wi% x ΔHc(i)00]

 

dove:

 

ΔHc = calore chimico di combustione del prodotto (in kJ/g);

wi% = frazione in massa del componente i nel prodotto;

ΔHc(i) = calore specifico di combustione del componente i nel prodotto (in kJ/g).

 

Il responsabile della commercializzazione del generatore aerosol deve descrivere il metodo applicato per determinare il calore chimico di combustione in un documento facilmente reperibile all'indirizzo specificato sull'etichetta conformemente all'articolo 4, primo comma, lettera a), redatto in italiano, qualora il calore chimico di combustione sia utilizzato come parametro per valutare l'infiammabilità degli aerosol conformemente alle disposizioni del presente decreto.

     2. Disposizioni generali.

Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato sulle prescrizioni relative ai rischi di infiammabilità e pressione, il responsabile della commercializzazione di generatori aerosol è tenuto ad effettuare un'analisi dei rischi al fine di determinare quelli che presentano i suoi prodotti. Ove occorra, tale analisi include una valutazione dei rischi derivanti dall'inalazione del prodotto espulso dal generatore aerosol in condizioni d'uso normale o ragionevolmente prevedibile, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle particelle, nonchè delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto. Egli è tenuto pertanto a progettarlo, fabbricarlo e sottoporlo a prove e, se del caso, aggiungere diciture specifiche relative al suo impiego, sulla base dei risultati della sua analisi [7].

     2.1. Costruzione ed accessori.

     2.1.1. Il generatore aerosol condizionato deve essere tale da soddisfare, nelle normali condizioni d'impiego e di immagazzinamento, alle disposizioni del presente allegato.

     2.1.2. La valvola deve permettere una chiusura praticamente ermetica del generatore aerosol in normali condizioni di trasporto e di immagazzinamento e deve essere protetta, ad esempio mediante un coperchio di protezione, da qualsiasi apertura involontaria e da qualsiasi deterioramento.

     2.1.3. La resistenza meccanica del generatore aerosol non deve essere diminuita dall'azione delle sostanze contenute, neanche per un periodo prolungato di immagazzinamento.

     2.2. Etichettatura. [8]

     Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

     a) quando l'aerosol è classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

     b) quando l'aerosol è classificato come "infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

     c) quando l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Pericolo" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

     d) se l'aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

     e) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali precauzioni d'impiego supplementari.

     3. Disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipiente di metallo.

     3.1. Capacità.

     La capacità totale di questi recipienti non può superare i 1000 ml.

     3.1.1. Pressione di prova del recipiente.

     a) Per i recipienti destinati ad essere condizionati ad una pressione inferiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di priva deve essere di almeno 10 bar.

     b) per i recipienti destinati ad essere condizionati ad una pressione uguale o superiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di prova deve essere superiore del 50% alla pressione interna a 50 °C.

     3.1.2. Riempimento. [9]

     A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

 

Tenore dei gas

Pressione a 50 °C

Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

12 bar

Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

13,2 bar

Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

15 bar

 

     3.1.3. [Volume della fase liquida.

     A 50 °C il volume della fase liquida esistente non deve superare l'87% della capacità netta.

     Tuttavia, per i recipienti a fondo concavo, che può deformarsi in convesso prima di uno scoppio, il volume della fase liquida a 50 °C può raggiungere il 95% della capacità netta] [10].

     4. Disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipiente di vetro.

     4.1. Recipienti plastificati o protetti in modo permanente.

     I recipienti di questo tipo possono essere utilizzati per il condizionamento con gas compresso, liquefatto o disciolto.

     4.1.1. Capacità. La capacità totale di tali recipienti non può superare i 220 ml.

     4.1.2. Rivestimento.

     Il rivestimento deve essere un involucro protettore di materia plastica o di altro materiale appropriato, destinato ad evitare il rischio di protezione di schegge di vetro nel caso di rottura accidentale del recipiente, e deve essere concepito in modo che non si verifichi alcuna proiezione di schegge di vetro quando il generatore aerosol confezionato portato alla temperatura di 20 °C, cade da un'altezza di 1,8 m su una superficie di cemento.

     4.1.3. Pressione di prova del recipiente.

     a) I recipienti impiegati per il condizionamento con gas compresso o disciolto devono resistere ad una pressione di prova di almeno 12 bar.

     b) I recipienti impiegati per il condizionamento con gas liquefatto devono resistere ad una pressione di prova di almeno 10 bar.

     4.1.4. Riempimento.

     a) I generatori aerosol condizionati con gas compressi non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 9 bar.

     b) I generatori aerosol condizionati con gas disciolti non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 8 bar.

     c) I generatori aerosol condizionati con gas liquefatti o con miscele di gas liquefatti non dovranno essere sottoposti, a 20 °C, a pressioni superiori a quelle indicate nella seguente tabella:

 

 

     Capacità totale        Percentuale in peso di

                            gas liquefatto nella

                            miscela totale

                             20%      50%     80%

Da 50 a 80 ml . . . . . .   3,5      2,8    2,5

. . . . . . . . . . . . .   bar      bar     bar

.

Da oltre 80 a 160 ml . .    3,2      2,5    2,2

. . . . . . . . . . . .     bar      bar     bar

Da oltre 160 a 220 ml . .   2,8      2,1    1,8

. . . . . . . . . . .       bar      bar     bar

 

 

     La tabella indica i limiti di pressione ammissibili a 20 °C in funzione della percentuale di gas.

     Per le percentuali di gas non riportate nella tabella, le pressioni limite sono calcolate per estrapolazione.

     4.1.5. [Volume della fase liquida.

     A 50 °C il volume della fase liquida del generatore aerosol condizionato non deve superare il 90% della capacità netta] [11].

     4.2. Recipienti di vetro non protetto.

     I generatori aerosol che utilizzano recipienti di vetro non protetto sono condizionati soltanto con gas liquefatti o disciolti.

     4.2.1. Capacità.

     La capacità totale di questi recipienti non può superare i 150 ml.

     4.2.2. Pressione di prova dei recipienti. La pressione di prova del recipiente deve essere di almeno 12 bar.

     4.2.3. Riempimento.

     a) I generatori aerosol condizionati con gas disciolti non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 8 bar.

     b) I generatori aerosol condizionati con gas liquefatti non dovranno essere sottoposti, a 20 °C, a pressioni superiori a quelle indicate nella seguente tabella:

 

 

     Capacità totale        Percentuale in peso di

                            gas liquefatto nella

                            miscela totale

                             20%      50%     80%

Da 50 a 70 ml . . . . . .   1,5      1,5    1,25

. . . . . . . . . . . . .   bar      bar     bar

.

Da oltre 70 a 150 ml . .    1,5      1,5    1 bar

. . . . . . . . . . . .     bar      bar

 

 

     La tabella indica i limiti di pressione ammissibile a 20 °C in funzione della percentuale di gas liquefatto.

     Per le percentuali di gas non riportate nella tabella, le pressioni limite sono calcolate per estrapolazione.

     4.2.4. [Volume della fase liquida.

     A 50 °C il volume della fase liquida del generatore aerosol condizionato con gas liquefatto o disciolto non deve superare il 90% della capacità netta] [12].

     5. Disposizioni particolari per generatori aerosol con recipienti di materia plastica.

     5.1. I generatori aerosol con recipiente di materia plastica, che scoppiando possono produrre schegge sono assimilati ai generatori aerosol con recipiente di vetro non protetto.

     5.2. I generatori aerosol con recipiente di materia plastica, che scoppiando non possono produrre schegge, sono assimilati ai generatori aerosol con recipiente di vetro protetto.

     6. Prove.

     6.1. Requisiti concernenti le prove, che il responsabile dell'immissione nel mercato deve garantire.

     6.1.1. Prova idraulica sui recipienti vuoti.

     6.1.1.1. I recipienti per generatori aerosol di metallo, di vetro o di materia plastica devono poter resistere a una prova di pressione idraulica, conformemente ai punti 3.1.1., 4.1.3. e. 4.2.2.

     6.1.1.2. I recipienti di metallo con deformazioni asimmetriche, deformazioni notevoli o altri difetti analoghi, saranno rifiutati. Tuttavia, a condizione che il recipiente superi la prova di rottura, è ammessa una leggera deformazione simmetrica del fondo o del profilo della parete superiore.

     6.1.2. Prova di rottura dei recipienti vuoti di metallo.

     Il responsabile dell'immissione nel mercato deve assicurarsi che la pressione di rottura dei recipienti sia superiore almeno del 20% alla pressione di prova prevista.

     6.1.3. Prova di caduta dei recipienti di vetro protetto.

     Il fabbricante deve assicurarsi che i recipienti soddisfino alle condizioni di prova di cui al punto 4.1.2.

     6.1.4. Verifica finale dei generatori aerosol confezionati [13]

     6.1.4.1. I generatori aerosol sono sottoposti a uno dei seguenti metodi di prova finale:

a) Prova del bagno di acqua calda

Ogni generatore aerosol è immerso in un bagno di acqua calda.

i) La temperatura dell'acqua e la durata della prova sono tali che la pressione interna raggiunge quella esercitata dal contenuto ad una temperatura uniforme di 50 °C;

ii) ogni generatore aerosol che presenti una deformazione visibile permanente o una fuga deve essere rifiutato.

b) Metodi di prova finale a caldo

Per riscaldare il contenuto dei generatori aerosol possono essere impiegati altri metodi purché essi siano tali da garantire che la pressione e la temperatura nel singolo generatore confezionato raggiungano i valori previsti per la prova del bagno in acqua calda e la precisione del rilevamento di eventuali deformazioni o fughe equivalga a quella del bagno d'acqua calda.

c) Metodi di prova finale a freddo

Può essere utilizzato un metodo alternativo di prova finale a freddo purché esso sia conforme alle disposizioni relative ai metodi alternativi alla prova del bagno d'acqua calda per i generatori aerosol di cui all'allegato A, punto 6.2.4.3.2.2 della direttiva 94/55/CE.

     6.1.4.2. Ai generatori aerosol il cui contenuto subisce una trasformazione fisica o chimica che modifica le sue caratteristiche di pressione dopo il riempimento e prima della sua messa in uso, vanno applicati metodi di prova finale a freddo conformemente al punto 6.1.4.1., lettera c).

     6.1.4.3. In caso di applicazione di metodi di prova di cui al punto 6.1.4.1., lettere b) e c):

a) il metodo di prova va autorizzato da un'autorità competente;

b) il responsabile della commercializzazione di generatori aerosol deve presentare una richiesta di autorizzazione all'autorità competente. La domanda deve essere accompagnata dalla scheda tecnica contenente una descrizione del metodo applicato;

c) a fini di controllo, il responsabile della commercializzazione dei generatori aerosol deve conservare l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, la scheda tecnica contenente una descrizione del metodo applicato e, se del caso, le relazioni di controllo; tali documenti devono essere facilmente reperibili all'indirizzo indicato sull'etichetta conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

d) la scheda tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità o dev'essere disponibile una copia conforme autenticata della stessa;

e) per "autorità competente" si intende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale autorità designata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia, come risulta a seguito delle successive modificazioni normative e, da ultimo, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

     6.2. Esempi di prove di controllo che possono essere effettuate dagli Stati membri.

     6.2.1. Prove dei recipienti vuoti.

     La pressione di prova viene applicata per 25 secondi su cinque recipienti prelevati a caso su una partita omogenea di 2.500 recipienti vuoti, cioè fabbricati con i medesimi materiali e con il medesimo processo di fabbricazione in serie continua, o su una partita che costituisca la produzione oraria.

     Se un solo recipiente non supera la prova, si preleveranno a caso dalla stessa partita dieci recipienti supplementari che verranno sottoposti alla stessa prova.

     Se uno dei tali recipienti non supera la prova, l'intera partita è considerata non idonea.

     6.2.2. Prova dei generatori aerosol confezionati.

     Le prove di controllo di tenuta sono effettuate immergendo in un bagno d'acqua un numero significativo di generatori aerosol confezionati. La temperatura del bagno e la durata della immersione dei generatori aerosol nel bagno dovranno permettere al contenuto di raggiungere una temperatura uniforme di 50 °C per il tempo necessario per potersi assicurare che non si verifichino fughe o rotture.

     La partita di generatori aerosol che non supera tali prove deve essere considerata non idonea.

     6.3. Prove di infiammabilità degli aerosol [14]


[1] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 12 novembre 1982, n. 312.

[2] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 12 novembre 1982, n. 312.

[3] Lettera così corretta con errata corrige pubblicato nella G.U. 12 novembre 1982, n. 312.

[4] Punto modificato dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 1997, n. 208 e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011.

[5] Punto aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011.

[6] Punto aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011.

[7] Capoverso aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011.

[8] Punto  così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 18 dicembre 2017, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[9] Punto già sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 dicembre 2017, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[10] Punto soppresso dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipiente di metallo.

[11] Punto soppresso dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipienti di vetro, per i recipienti plastificati o protetti in modo permanente.

[12] Punto soppresso dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipienti di vetro, per i recipienti di vetro non protetto.

[13] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011.

[14] Punto aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2011.