§ 21.1.16 - L. 9 gennaio 1956, n. 27.
Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:09/01/1956
Numero:27


Sommario
Art. 1.      La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di Stati esteri, che riconoscono il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 19, [...]
Art. 2.      Le trascrizioni ed annotazioni dei provvedimenti menzionati nel primo comma dell'art. 1, già avvenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non impediscono la contestazione [...]
Art. 3.      Le persone nei cui confronti sia stata ritenuta, ai sensi dei precedenti articoli, l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 19 del Trattato di pace su indicato, per l'esercizio del [...]


§ 21.1.16 - L. 9 gennaio 1956, n. 27. [1]

Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

(G.U. 30 gennaio 1956, n. 24).

 

Art. 1.

     La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di Stati esteri, che riconoscono il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Trattato di pace, reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non possono essere eseguite senza il preventivo nulla osta del Ministero dell'interno.

     La concessione del nulla osta è subordinata alla sussistenza delle condizioni richieste dal precitato articolo 19 e di essa deve darsi comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove la trascrizione e l'annotazione devono eseguirsi.

     Qualora non risulti la sussistenza delle condizioni richieste, il nulla osta è negato ed è data comunicazione del diniego, con indicazione dei motivi, all'interessato ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove le predette formalità avrebbero dovuto essere eseguite.

     Tanto nel caso di concessione, quanto in quello di diniego del nulla osta, può essere promossa in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e dal pubblico ministero l'azione per l'accertamento della cittadinanza davanti al tribunale indicato nei due precedenti commi.

     La trascrizione e l'annotazione possono essere eseguite quando siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta concessione del nulla osta, senza che nel predetto termine sia stata promossa l'azione per l'accertamento dello stato di cittadinanza.

     L'esercizio di tale azione entro il termine suddetto sospende l'esecuzione della trascrizione e dell'annotazione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ai fini della sospensione, la citazione deve essere notificata al Ministero dell'interno.

 

     Art. 2.

     Le trascrizioni ed annotazioni dei provvedimenti menzionati nel primo comma dell'art. 1, già avvenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non impediscono la contestazione in sede giudiziaria sullo stato di cittadinanza dell'interessato per la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. L'azione può essere promossa anche dal pubblico ministero.

 

     Art. 3.

     Le persone nei cui confronti sia stata ritenuta, ai sensi dei precedenti articoli, l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 19 del Trattato di pace su indicato, per l'esercizio del diritto di opzione, sono esenti dal servizio militare. Alle medesime non sono, inoltre, applicabili le disposizioni dall'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.