§ 95.5.28 - D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189.
Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.5 dichiarazioni
Data:18/05/1998
Numero:189


Sommario
Art. 1.  Termini e modalità di accreditamento dalle banche ai concessionari.
Art. 2.  Termini e modalità di versamento da parte dei concessionari alla tesoreria provinciale dello Stato.
Art. 3.  Versamenti delle banche alla tesoreria provinciale dello Stato.
Art. 4.  Operazioni di quietanzamento.
Art. 5.  Collegamento telematico con la struttura di gestione, invio dei dati, verifica dei flussi e correzione degli errori.
Art. 6.  Aggiornamento dei conti fiscali.


§ 95.5.28 - D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189.

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(G.U. 19 giugno 1998, n. 141)

 

 

Capo I

 

Modalità di versamento in tesoreria

 

     Art. 1. Termini e modalità di accreditamento dalle banche ai concessionari.

     1. La banca delegata dal contribuente ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, accredita in via telematica, con valuta e disponibilità dal giorno dell'accreditamento, al concessionario competente in ragione della filiale che ha ricevuto il versamento, al netto sia della commissione spettante sia dell'eventuale compensazione operata dal contribuente con i saldi della sezione 3-INPS e della sezione 4-regioni, una somma pari ai saldi delle sezioni 2-erario dei modelli unitari compilati dai contribuenti.

     2. La banca delegata, entro le ore 13 del termine di cui al comma 1, trasmette al concessionario, in via telematica e in conformità alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, un'attestazione contenente l'ammontare delle somme accreditate e i dati necessari al calcolo delle commissioni spettanti.

 

          Art. 2. Termini e modalità di versamento da parte dei concessionari alla tesoreria provinciale dello Stato.

     1. Quotidianamente ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione o all'accredito i concessionari versano in via telematica, distintamente, l'ammontare delle somme riscosse presso i propri sportelli e quello delle somme accreditate dalle banche delegate relative ai versamenti unitari nell'apposita contabilità speciale istituita presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata "fondi della riscossione" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. Presso la medesima sezione di tesoreria sono altresì istituite:

     a) una contabilità speciale, denominata "fondi di bilancio" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell'ambito della sezione 2-erario del modello di pagamento, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche e ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare i rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo di provvedimenti di sgravio;

     b) una contabilità speciale, intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, denominata "fondi di proprietà dell'INPS" e alimentata dalla Direzione generale dell'I.N.P.S. con trasferimento di fondi dalla contabilità speciale accesa presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma a nome della stessa, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari, afferenti le compensazionioperate a carico degli enti stessi, nonché delle somme di pertinenza di ciascuna sede I.N.P.S. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, valuta le richieste dell'I.N.P.S. rivolte ad ottenere la restituzione delle eventuali eccedenze giacenti su tale contabilità, tenendo conto degli importi per i quali essa viene utilizzata e della frequenza con cui avviene l'utilizzazione stessa, nonché di eventuali motivi che possano determinare una variazione di tali elementi.

     2. La contabilità speciale "fondi di bilancio" è alimentata con parte degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 - "Funzionamento" - capitoli 3456, 3458, 3459 e 3480 - e nell'unità previsionale di base 4.1.2.2 - "Restituzioni e rimborsi di imposte" - capitoli 3519, 3521, 3530 e 3533 - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

     3. La contabilità speciale "fondi di bilancio" è alimentata con le seguenti modalità:

     a) nel primo anno di applicazione, dopo l'apertura della contabilità speciale, con il cinquanta per cento delle disponibilità esistenti al momento sulle unità previsionali di base indicate al comma 2. La parte di stanziamento corrispondente all'ammontare dei rimborsi già erogati e dei compensi già trattenuti dalle banche e dai concessionari è mantenuta nell'unità previsionale di base per provvedere alle necessarie regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione; ulteriori afflussi alla contabilità speciale "fondi di bilancio" sono effettuati nei mesi successivi, tenuto conto delle risorse necessarie per effettuare i rimborsi con le disponibilità esistenti nello stato di previsione del Ministero delle finanze a favore di soggetti non titolari di partita IVA, nonché dei soggetti non ammessi alla compensazione ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

     b) per gli esercizi successivi, la contabilità speciale "fondi di bilancio" è alimentata, nel mese di gennaio di ciascun anno, entro il limite del cinquanta per cento dei fondi iscritti nelle unità previsionali di base indicate al comma 2. Ulteriori afflussi sono effettuati nei mesi successivi sulla base dei criteri indicati nella lettera a).

     4. Ogni anno gli importi per i quali la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non ha potuto effettuare la regolazione contabile dal 1° gennaio al 31 agosto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 settembre. Tali importi sono riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione nel mese di novembre. Gli importi per i quali la predetta struttura di gestione non ha potuto effettuare la regolazione contabile dal 1° settembre al 31 dicembre sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 gennaio dell'anno successivo e sono riassegnati alle unità previsionali di base previste dal comma 2 per l'effettuazione, nel mese di marzo, delle regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

     5. Il concessionario effettua il versamento di cui al comma 1 al netto della commissione spettante e dei rimborsi d'imposta da esso erogati, nonché delle somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazione o di sgravio previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. Tali somme sono utilizzate in via prioritaria in sede di riversamento degli accrediti pervenuti dalle banche delegate e, solo in caso di incapienza di questi ultimi, di quelli relativi agli importi riscossi in via diretta.

     6. Il concessionario, nell'effettuare il versamento, recupera le commissioni spettanti in via prioritaria sull'importo dei saldi delle sezioni 2 dei modelli e, solo in caso di incapienza, su quello dei saldi delle sezioni 3 e 4; nel caso in cui non vi sia capienza neanche su tali saldi, chiede il pagamento delle commissioni di propria spettanza attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, effettuati i necessari riscontri, comunica l'importo da versare al Ministero delle finanze e quest'ultimo provvede ad erogare tale importo al concessionario mediante ordinativo diretto, tratto sul capitolo 3525 dello stato di previsione dello stesso Ministero, corrispondendo gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno della richiesta e quello del pagamento.

 

          Art. 3. Versamenti delle banche alla tesoreria provinciale dello Stato.

     1. La banca delegata, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega, versa, al netto degli accreditamenti effettuati ai concessionari ai sensi dell'articolo 1, in via telematica e per tutto il territorio nazionale, una somma pari all'ammontare dei saldi finali dei modelli di versamento, nell'apposita contabilità speciale denominata "fondi della riscossione", istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'articolo 2, comma 1. L'operazione di versamento è immessa nel sistema dei pagamenti con le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     2. La banca delegata effettua il versamento di cui al comma 1 al netto delle commissioni spettanti, che vengono recuperate con le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

          Art. 4. Operazioni di quietanzamento.

     1. La sezione di tesoreria indicata dall'articolo 2, comma 1, emette quotidianamente un'unica quietanza sulla contabilità speciale "fondi della riscossione", relativa a tutti i versamenti effettuati in ciascuna giornata dalle banche e dai concessionari; l'elenco dei versamenti della giornata, distinto per soggetto che effettua il versamento, è allegato alla quietanza.

 

Capo II

 

Invio dei dati alla struttura di gestione

 

          Art. 5. Collegamento telematico con la struttura di gestione, invio dei dati, verifica dei flussi e correzione degli errori.

     1. Quotidianamente le banche delegate e i concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono e trasmettono alla struttura di gestione, in via telematica e con modalità centralizzate, previa verifica della loro integrità, flussi informativi contenenti i dati analitici esposti nei modelli di versamento e le rendicontazioni delle operazioni eseguite.

     2. La trasmissione di cui al comma 1 è effettuata da parte delle banche delegate entro le ore 24 del quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega e da parte dei concessionari entro le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione o di accreditamento.

     3. La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza, ne trasmette gli esiti alle banche delegate ed ai concessionari secondo le specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2. In caso di esito positivo del controllo, trasmette alle stesse un indicatore di accettazione; in caso di esito negativo, trasmette la lista degli errori.

 

          Art. 6. Aggiornamento dei conti fiscali.

     1. Relativamente ai versamenti effettuati dai soggetti titolari di conto fiscale, per i flussi con esito positivo accettati nella settimana precedente, le banche delegate ed i concessionari trasmettono ogni venerdì al concessionario che gestisce il conto fiscale del contribuente i dati dei singoli importi a debito della colonna A e dei singoli importi a credito della colonna B della sezione 2 del modello di versamento in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2; nei successivi tre giorni lavorativi il concessionario aggiorna con tali dati le posizioni contabili dei titolari di conto fiscale, anche ai fini del calcolo dei limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.