§ 95.5.10 - D.M. 31 ottobre 1992, n. 553.
Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.5 dichiarazioni
Data:31/10/1992
Numero:553


Sommario
Art. 1.      1. I titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, sono obbligati a presentare alla [...]
Art. 2.      1. Nella dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, [...]
Art. 3.      1. Gli invalidi civili parziali, titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, debbono specificare in particolare, nella [...]
Art. 4.      1. I titolari dell'assegno mensile sono tenuti altresì a comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri [...]
Art. 5.      1. Il regime delle incompatibilità di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 407, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge 30 [...]
Art. 6.      1. Le dichiarazioni di responsabilità relative alle situazioni reddituali dell'anno precedente di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, le dichiarazioni di [...]


§ 95.5.10 - D.M. 31 ottobre 1992, n. 553.

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonchè per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

(G.U. 30 gennaio 1992, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     1. I titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, sono obbligati a presentare alla competente prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all'anno precedente, secondo lo schema di dichiarazione di responsabilità allegato al presente regolamento.

     2. Per l'anno 1992, la dichiarazione di responsabilità di cui al comma 1 deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Nella dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta.

     2. Qualora dalla dichiarazione o dagli accertamenti d'ufficio risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica procede alla revoca dell'assistenza economica. Resta ferma la competenza del Ministero del Tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

     3. La mancata presentazione della dichiarazione annuale entro il termine stabilito determina l'avvio dei necessari accertamenti da parte della prefettura ai fini della revoca della provvidenza economica.

 

          Art. 3.

     1. Gli invalidi civili parziali, titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, debbono specificare in particolare, nella dichiarazione di cui all'art. 1, i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonchè da pensioni dirette di invalidità erogate, a qualsiasi titolo, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

 

          Art. 4.

     1. I titolari dell'assegno mensile sono tenuti altresì a comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, dei trattamenti pensionistici incompatibili di cui all'art. 3.

 

          Art. 5.

     1. Il regime delle incompatibilità di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 407, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992.

     2. I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle competenti commissioni sanitarie, titolari altresì di prestazioni pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle prefetture debbono esercitare la facoltà di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.

     3. Nel caso di opzione per l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno, l'interessato deve inviare alla prefettura una dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.

     4. In tal caso la prefettura, prima di sottoporre la pratica al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, d'ufficio concorderà con l'ente erogante i tempi di cessazione della provvidenza cui si è rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze.

     5. Qualora si rinunzi all'assegno mensile, il comitato sunnominato prende atto di detta rinuncia.

     6. Per le pratiche pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le prefetture chiedono agli interessati che dalla documentazione agli atti risultano titolari di provvidenze incompatibili, di integrare detta documentazione con una dichiarazione di opzione per una delle provvidenze.

 

          Art. 6.

     1. Le dichiarazioni di responsabilità relative alle situazioni reddituali dell'anno precedente di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, le dichiarazioni di incompatibilità di cui all'art. 5, nonchè gli eventuali provvedimenti di revoca disposta, sono comunicati a cura delle prefetture al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, relativamente ai soggetti in ordine ai quali sia pervenuta la richiesta di fascicoli, ai fini della verifica disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, attuativo dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 3 gennaio 1992, n. 148.

 

     Allegato [1].

     (Omissis).


[1]  Allegato sostituito dal D.M. 8 aprile 1994, n. 296.