§ 98.1.8077 - D.M. 3 gennaio 1992, n. 148.
Regolamento concernente modificazioni al regolamento sui criteri e sulle modalità per le verifiche di cui al comma 10 e dell'art. 3 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/01/1992
Numero:148


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle [...]
Art. 2.      1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo
Art. 3.      1. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo: "Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di [...]
Art. 4.      1. Restano in vigore le disposizioni del decreto 20 luglio 1989, n. 293, non sostituite o modificate da quelle del presente regolamento


§ 98.1.8077 - D.M. 3 gennaio 1992, n. 148.

Regolamento concernente modificazioni al regolamento sui criteri e sulle modalità per le verifiche di cui al comma 10 e dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonchè delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici, approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 293.

(G.U. 21 febbraio 1992, n. 43)

 

 

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidità civile;

     Visto l'art. 3, comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295;

     Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 293, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173;

     Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto 20 luglio 1989, n. 293;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

     Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 con nota n. 05215 del 17 dicembre 1991;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".

     2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".

     3. Quanto disposto dal precedente comma 2 si estende alle medesime espressioni contenute nel comma 1 dell'art. 5, nel comma 2 dell'art. 7, nei commi 1 e 2 dell'art. 9, nel comma 1 dell'art. 10 del citato decreto 20 luglio 1989, n. 293.

 

          Art. 2.

     1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo:

     "Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanità militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta".

     2. Al comma 3 dello stesso art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, il primo periodo è sostituito come segue:

     "La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima".

     3. Alla fine dell'ultimo periodo dopo le parole "con allegato certificato medico attestante tale impossibilità" sono aggiunte le seguenti parole "da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento".

 

          Art. 3.

     1. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo: "Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione".

 

          Art. 4.

     1. Restano in vigore le disposizioni del decreto 20 luglio 1989, n. 293, non sostituite o modificate da quelle del presente regolamento.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.