§ 95.5.4 - D.L. 2 giugno 1989, n. 212 .
Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.5 dichiarazioni
Data:02/06/1989
Numero:212


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. Le disposizioni indicate nell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, hanno [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.5.4 - D.L. 2 giugno 1989, n. 212 [1] .

Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

(G.U. 3 giugno 1989, n. 128)

 

 

     Art. 1. [2]

     1. Nei confronti dei soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 maggio 1989 nonché nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine è scaduto il 31 maggio 1989, che presentino la dichiarazione, versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto, il versamento della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonché per gli errori materiali eventualmente commessi. Resta ferma l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni indicate nell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989.

     1 bis. All'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8-bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: "non adibiti ad uso pubblico";

     b) al comma 10, dopo le parole: "2.500 centimetri cubici" sono inserite le seguenti (Omissis) [3].

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 luglio 1989, n. 267.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione 28 luglio 1989, n. 267.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 luglio 1989, n. 267.