§ 95.4.53 - D.M. 7 maggio 2007, n. 63.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.4 centri di assistenza fiscale
Data:07/05/2007
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
Art. 2.  Dichiarazione integrativa
Art. 3.  Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti
Art. 4.  Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta
Art. 5.  Disposizioni attuative
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 95.4.53 - D.M. 7 maggio 2007, n. 63.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(G.U. 18 maggio 2007, n. 114)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

     Visto, in particolare, l'articolo 32, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, che individua i soggetti abilitati alla costitizione dei centri di assistenza fiscale;

     Visto il successivo articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonchè i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;

     Visto l'articolo 37, comma 14-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale resta ferma la disposizione di cui al citato articolo 40, del decreto legislativo n. 241 del 1997, e che i regolamenti ivi previsti possono, comunque, essere adottati, qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente;

     Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;

     Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi del citato articolo 40, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

     Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

     Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007, nel quale si chiede che l'Amministrazione valuti se l'operatività graduale del nuovo sistema assicuri la corretta esecuzione degli obblighi immediatamente precettivi recati dallo schema proposto;

     Considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni, volte alla razionalizzazione e semplificazione del sistema di gestione dei flussi dichiarativi e alla ottimizzazione delle scadenze concernenti l'assistenza fiscale, è stata modulata in relazione all'entità dell'impatto sui soggetti interessati, al fine di assicurare la corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-5865/UCL del 12 aprile 2007;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

     1. Nell'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, di seguito denominato decreto n. 164 del 1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.".

 

     Art. 2. Dichiarazione integrativa

     1. Nell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 25 ottobre" e dopo le parole: "siano riscontrati errori," sono inserite le seguenti: "che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero".

 

     Art. 3. Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti

     1. Nell'articolo 16 del decreto n. 164 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni";

     2. nella lettera b), le parole: "entro il 30 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti "entro il 15 giugno di ciascun anno";

     3. nella lettera c), le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "25 giugno" e le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre";

     b) al comma 2, le parole: "15 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre";

     c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:

     a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;

     b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;

     c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.".

 

     Art. 4. Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta

     1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, nella lettera b) le parole: "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio di ciascun anno" e nella lettera c) le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "25 giugno".

 

     Art. 5. Disposizioni attuative

     1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 giugno 2007, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definite le modalità per una graduale attuazione, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2007, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) e comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente regolamento.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 4 entrano in vigore dal 1° gennaio 2008.