§ 95.4.A - Legge 17 maggio 1969, n. 254.
Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.4 centri di assistenza fiscale
Data:17/05/1969
Numero:254


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      All'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      La presente legga ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 95.4.A - Legge 17 maggio 1969, n. 254. [1]

Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano

(G.U. 31 maggio 1969, n. 137)

 

     Art. 1.

     All'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

     "Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è sostituito dal seguente:

     "Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'art. 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219".

 

          Art. 3.

     All'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

     "Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni".

 

          Art. 4.

     La presente legga ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.