§ 95.14.1 – L. 4 novembre 1951, n. 1219.
Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.14 imposta sui fabbricati
Data:04/11/1951
Numero:1219


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3. 
Art. 4.      Con effetto dal 1° gennaio 1952, è soppresso il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 [...]


§ 95.14.1 – L. 4 novembre 1951, n. 1219.

Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra.

(G.U. 29 novembre 1951, n. 275).

 

     Art. 1. [1]

     Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati è determinato secondo le seguenti disposizioni:

     (Omissis);

     b) [per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune] [2].

     (Omissis).

 

          Art. 2. [3]

     [Le disposizioni dell'articolo precedente hanno efficacia dall'anno 1951, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta complementare per l'anno stesso, e dal 1° luglio 1952, ai fini dell'imposta sul reddito dei fabbricati.

     La liquidazione e la iscrizione a ruolo per l'anno 1951 dell'imposta fabbricati sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, in conformità alla disposizione dell'art. 46 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, hanno carattere definitivo.]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     Con effetto dal 1° gennaio 1952, è soppresso il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.


[1] Articolo abrogato, ad eccezione della lettera b), dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.