§ 95.2.267 - L. 30 dicembre 2010, n. 238.
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:30/12/2010
Numero:238


Sommario
Art. 1.  (Finalità. Durata degli incentivi fiscali)
Art. 2.  (Caratteristiche dei soggetti beneficiari)
Art. 3.  (Caratteristiche dei benefici)
Art. 4.  (Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)
Art. 5.  (Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Art. 6.  (Tutela dei diritti acquisiti)
Art. 7.  (Cause di decadenza dai benefici)
Art. 8.  (Disposizione finanziaria)


§ 95.2.267 - L. 30 dicembre 2010, n. 238.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

(G.U. 13 gennaio 2011, n. 9)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. (Finalità. Durata degli incentivi fiscali)

     1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 [1].

 

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI

 

     Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

     1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

     a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchè la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

     b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchè la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività [2].

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 3. (Caratteristiche dei benefici)

     1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

     a) 20 per cento, per le lavoratrici;

     b) 30 per cento, per i lavoratori.

     2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

     3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 di cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

     4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2.

     5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

 

CAPO III

AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA

 

     Art. 4. (Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)

     1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

     2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

 

     Art. 5. (Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

     1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

 

     Art. 6. (Tutela dei diritti acquisiti)

     1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.

 

CAPO IV

CAUSE DI DECADENZA E DISPOSIZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 7. (Cause di decadenza dai benefici)

     1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

 

     Art. 8. (Disposizione finanziaria)

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] Comma già modificato dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11. L'ultima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Per un'interpretazione autentica della lettera b), vedi l'art. 1, comma 1127, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.