§ 95.2.21 - Legge 6 marzo 1950, n. 181.
Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:06/03/1950
Numero:181


Sommario
Art. 1.      La esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è estesa al diritto di licenza
Art. 2.      Sono compresi fra i materiali di volo, di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, gli strumenti di bordo, gli impianti radio e loro [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è soppresso. Il rimborso della imposta di fabbricazione per i carburanti ed i lubrificanti [...]
Art. 4.  [2].
Art. 5.      Fino a quando, con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali, non sarà diversamente disposto, è prorogata la esenzione dal diritto di licenza, prevista dalle [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 95.2.21 - Legge 6 marzo 1950, n. 181. [1]

Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi.

(G.U. 2 maggio 1950, n. 100)

 

 

     Art. 1.

     La esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è estesa al diritto di licenza.

     Il beneficio, di cui al precedente comma, sarà concesso ai carburanti ed ai lubrificanti nonchè al materiale di volo, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

 

          Art. 2.

     Sono compresi fra i materiali di volo, di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, gli strumenti di bordo, gli impianti radio e loro parti.

     Al terzo comma dello stesso art. 2 sono aggiunte le parole "e del commercio con l'estero".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è soppresso. Il rimborso della imposta di fabbricazione per i carburanti ed i lubrificanti già liberi da vincoli doganali e consumati, dal 1° luglio 1947, per il funzionamento degli aeromobili impiegati per i servizi di trasporto aereo sarà effettuato ad istanza della parte ed in base ai consumi accertati d'intesa col Ministero della difesa, tenuto conto della potenzialità dei motori e delle ore di volo compiute.

 

          Art. 4. [2].

     Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonchè dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

     Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purchè applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

     Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante.

 

          Art. 5.

     Fino a quando, con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali, non sarà diversamente disposto, è prorogata la esenzione dal diritto di licenza, prevista dalle leggi 29 luglio 1948, n. 1083 e 21 gennaio 1949, n. 9, per:

     1) il carbon fossile ed il carbone coke (voci 564 e 564-bis della tariffa doganale);

     2) i residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b, 6-alfa della tariffa doganale);

     3) gli oli di petrolio greggi, naturali, importati per essere lavorati (voce 643-a 2 della tariffa doganale), per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

     Il beneficio di cui al precedente comma, è esteso ai residui della lavorazione degli oli di petrolio (voce 643-b, 6-beta, della tariffa doganale) importati per essere lavorati, per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 12 ottobre 1966, n. 850.