§ 18.4.4 - Legge 12 ottobre 1966, n. 850.
Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:12/10/1966
Numero:850


Sommario
Art. unico.      L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, è sostituito dal seguente


§ 18.4.4 - Legge 12 ottobre 1966, n. 850. [1]

Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo.

(G.U. 24 ottobre 1966, n. 265)

 

 

     Art. unico.

     L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, è sostituito dal seguente:

     "Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonché dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

     Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purché applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

     Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.