§ 95.1.117 - D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.
Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:11/02/1997
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
Art. 2.  Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
Art. 3.  Criteri di priorità
Art. 4.  Adempimenti degli uffici
Art. 5.  Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
Art. 6.  Rilevazione da parte degli uffici
Art. 7.  Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa
Art. 8.  Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa


§ 95.1.117 - D.M. 11 febbraio 1997, n. 37. [1]

Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

(G.U. 5 marzo 1997, n. 53)

 

 

     Art. 1. Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

     1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.

 

          Art. 2. Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

     1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

     a) errore di persona;

     b) evidente errore logico o di calcolo;

     c) errore sul presupposto dell'imposta;

     d) doppia imposizione;

     e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

     f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

     g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

     h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

     2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 3. Criteri di priorità

     1. Nell'attività di cui all'articolo 2 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

 

          Art. 4. Adempimenti degli uffici

     1. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o della agevolazione superi lire un miliardo, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l'ufficio dipende.

     2. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

     3. Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato generale, ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo interno, le direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonché le misure adottate per migliorare l'efficienza dell'attività di accertamento di loro competenza.

 

          Art. 5. Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

     1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all'articolo 1; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo e tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.

 

          Art. 6. Rilevazione da parte degli uffici

     1. La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, la Direzione centrale per gli affari generali, il personale e i servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e la Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del Dipartimento del territorio, sulla base di relazioni che le direzioni regionali e compartimentali, avvalendosi del servizio automatizzato di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono tenute a far pervenire trimestralmente alle stesse Direzioni centrali e al Segretariato generale, rilevano i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici e centrali sono accolti o respinti dalle commissioni tributarie.

     2. Le Direzioni centrali di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alle direzioni regionali e compartimentali elenchi, distinti per singoli tributi, delle questioni che più frequentemente formano oggetto di ricorso, evidenziando i casi di contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.

 

          Art. 7. Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

     1. Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione e subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

     2. Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

 

          Art. 8. Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa

     1. Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.