§ 95.1.55 - D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506.
Disposizioni integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:27/09/1979
Numero:506


Sommario
Art. 1.      L'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Nel primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, sono soppresse le parole "e relative sopratasse"
Art. 4.      Al primo comma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a partire [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.1.55 - D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506.

Disposizioni integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.

(G.U. 22 ottobre 1979, n. 288)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     "Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonchè ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.

     Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:

     a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

     b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;

     c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

     d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;

     e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

     "Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta".

 

          Art. 3.

     Nel primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, sono soppresse le parole "e relative sopratasse".

 

          Art. 4.

     Al primo comma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole "cinque anni".

     Al secondo comma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola "quadriennio" è sostituita dalla parola "quinquennio".

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a partire dal 1° gennaio 1977.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.