§ 95.1.16 - Legge 15 dicembre 1949, n. 944.
Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:15/12/1949
Numero:944


Sommario
Art. 1.  Aggio per gli esattori
Art. 2.  Aggio per l'anno 1950
Art. 3.  Riscossioni da effettuare con l'aggio contrattuale
Art. 4.  Facoltà agli esattori di chiedere la rescissione del contratto
Art. 5.  Liquidazione a stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro
Art. 6.  Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771
Art. 7.  Modificazione dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942
Art. 8.  Modifica all'art. 4 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.1.16 - Legge 15 dicembre 1949, n. 944.

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.

(G.U. 30 dicembre 1949, n. 300)

 

 

     Art. 1. Aggio per gli esattori

     Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.

     Dallo stesso anno è abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.

 

          Art. 2. Aggio per l'anno 1950

     Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, è data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 19 febbraio 1949, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.

     Il suddetto quoziente moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potrà in nessun caso:

     a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento;

     b) essere inferiore all'aggio contrattuale;

     c) superare il 10 per cento.

 

          Art. 3. Riscossioni da effettuare con l'aggio contrattuale

     Sui carichi appresso indicati si applica in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclusione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo precedente:

     1) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio;

     2) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

     3) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti;

     4) profitti di regime;

     5) contributi unificati in agricoltura;

     6) contributi consorziali e di bonifica;

     7) entrate patrimoniali dei Comuni;

     8) proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate;

     9) riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa;

     10) canoni di appalto di imposte di consumo;

     11) carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto dallo Stato.

 

          Art. 4. Facoltà agli esattori di chiedere la rescissione del contratto

     Gli esattori potranno chiedere la rescissione dei contratti in corso, con decorrenza dal 1° gennaio 1950.

     La relativa domanda dovrà essere presentata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Non sarà tenuto conto delle domande presentate a qualsiasi altro ufficio e di quelle che trasmesse per posta pervengano al Ministero dopo il termine indicato.

     E' in facoltà del Ministro per le finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento d'ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione.

 

          Art. 5. Liquidazione a stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anzichè analitico.

 

          Art. 6. Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771

     Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, è sostituito dal seguente:

     "L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare che l'esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore, oppure che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente".

 

          Art. 7. Modificazione dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942

     L'art. 90 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, sostituito dall'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, e dall'art. 9 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, è sostituito dal seguente:

     "L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle imposte o all'ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata.

     "Allorchè il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di mesi quattro dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

     "Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

     "L'Ufficio delle imposte o l'ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia per inesigibilità, sia per devoluzione e rinvia le altre all'intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.

     "Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio, pari al 70 per cento dell'ammontare del credito, che sarà revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

     "In casi speciali il Ministero può consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Può altresì concederlo nella misura che riterrà opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte o dell'ente interessato, in attesa della decisione dell'intendente di finanza.

     "Contro le decisioni dell'intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

     "Contro il provvedimento definitivo del Ministero è ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilità, che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

     "La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'intendente di finanza e del Ministero, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette.

     "Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 8. Modifica all'art. 4 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024 [1]

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 288, comma 1, lett. c) del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.