§ 95.1.2 - D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 424.
Provvedimenti in materia di imposte dirette.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:18/06/1945
Numero:424


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'articolo precedente, non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura [...]
Art. 3.      Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori che nel 1945 abbiano avuto carichi o realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a [...]
Art. 4.      La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 e dal 1° comma dell'art. 2, è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente
Art. 5.      Per far fronte agli oneri di cui agli articoli precedenti, è istituita un'addizionale pari al doppio della misura dell'aggio contrattuale per le esattorie con carico [...]
Art. 6.      Gli esattori delle imposte sono autorizzati a trattenere provvisoriamente, a titolo di acconto sull'integrazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, la addizionale prevista [...]
Art. 7.      Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1945, il compenso per i maggiori [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1946 il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare con proprio decreto la misura delle integrazioni e [...]
Art. 9.      Nella reimposizione da eseguire in base alla disposizione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, sarà tenuto conto anche delle [...]
Art. 10.      Le norme dei precedenti articoli e quelle contemplate dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, non sono applicabili nei territori liberati dopo [...]
Art. 11.      Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, le facoltà conferite al Ministro per le finanze dal 4° comma dell'art. 6 della legge 16 [...]
Art. 12.      Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per le finanze in deroga al disposto dell'art. 93 del testo unico delle leggi [...]
Art. 13.      Qualora prima della pubblicazione del bando di esame di idoneità alle funzioni di esattore o collettore che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto, si [...]
Art. 14.      Gli eredi che senza avere il requisito per l'inscrizione all'albo siano stati autorizzati a continuare la gestione oltre l'anno di morte dell'esattore ed il successivo, [...]
Art. 15.      Per il primo triennio di applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, la commissione di appello istituita presso il [...]
Art. 16.      La liquidazione a stralcio delle quote inesigibili prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, è estesa, per gli esattori, ai [...]
Art. 17.      Il Ministero delle finanze ha facoltà di concedere la sanatoria dei termini per la documentazione e la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, [...]
Art. 18.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 95.1.2 - D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 424. [1]

Provvedimenti in materia di imposte dirette.

(G.U. 7 agosto 1945, n. 94)

 

 

Titolo I.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE.

 

     Art. 1. [2]

     Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio loro spettante sulle riscossioni effettuate nel 1945, non abbiano percepito, in detto anno, l'aggio complessivo risultante dalla seguente tabella, in rapporto all'aggio risultante dai carichi dei ruoli 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato:

 

Carico dei ruoli 1943

Percentuale di integrazione

–—

fino

a

3

milioni

 

410%

da

3

a

10

milioni

 

400%

"

10

"

30

"

 

390%

"

30

"

70

"

 

380%

"

70

"

200

"

 

370%

"

200

"

500

"

 

360%

oltre

 

500

milioni

 

350%

 

     Per le esattorie di cui al n. 7, che, alla data del 31 dicembre 1945, avevano non meno di 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidità e vecchiaia, la percentuale viene elevata al 390%.

 

          Art. 2.

     Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'articolo precedente, non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione stessa venga determinata in base a rendiconto entro i limiti di cui alla seguente tabella [3]:

 

Carico dei ruoli 1943

Percentuale di integrazione

–—

fino

a

3

milioni

 

510%

da

3

a

10

milioni

 

500%

"

10

"

30

"

 

490%

"

30

"

70

"

 

480%

"

70

"

200

"

 

470%

"

200

"

500

"

 

460%

oltre

 

500

milioni

 

450%

 

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire che eccezionalmente tale limite venga superato qualora concorrano giustificati motivi, quali il basso limite dei carichi individuali di ruolo, le particolari situazioni ambientali, l'onerosità del contratto esattoriale.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori che nel 1945 abbiano avuto carichi o realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a quelli del 1943, la integrazione possa essere concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

 

          Art. 4.

     La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 e dal 1° comma dell'art. 2, è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente.

     L'integrazione a norma del 2° comma dell'art. 2 e dell'art. 3 è concessa dal Ministro per le finanze.

     Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1946 alle Intendenze di finanza, allegando un prospetto dal quale risulti:

     a) il carico del 1943 soggetto ad aggio e l'aggio relativo;

     b) le riscossioni effettuate nel 1945 ed il relativo aggio contrattuale conseguito;

     c) l'ammontare dell'addizionale riscossa nel 1945, ai sensi del successivo art. 6 e di ogni eventuale altra addizionale a qualsiasi titolo riscossa nell'anno.

     Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, dovrà essere allegato alla domanda anche un particolareggiato ed esauriente conto economico, nel quale saranno portati in attivo tutti gli introiti realizzati nell'anno 1945 per aggio, indennità di mora, compensi per atti esecutivi o per qualunque altro titolo.

     Sarà tenuto conto in passivo delle spese e perdite inerenti all'andamento ed ai rischi della gestione annuale. La spesa per i miglioramenti economici al personale dal 1° gennaio 1945 sarà ammessa in misura non eccedente gli adeguamenti concessi dallo Stato ai propri dipendenti, in rapporto alle sedi e salvo le opportune limitazioni per le gestioni delle sedi minori.

     Nel caso segnalato dal 2° comma dell'art. 2 dovranno essere forniti anche gli elementi necessari per comprovare l'esistenza delle condizioni particolari, nel citato comma indicate.

 

          Art. 5.

     Per far fronte agli oneri di cui agli articoli precedenti, è istituita un'addizionale pari al doppio della misura dell'aggio contrattuale per le esattorie con carico attuale superiore ai 3 milioni, ed al triplo per quelle con carico sino a 3 milioni, con arrotondamento a lire intere e che non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 10 per cento.

     Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette delle riscossioni su cui compete l'aggio, con effetto dal giugno 1945.

 

          Art. 6.

     Gli esattori delle imposte sono autorizzati a trattenere provvisoriamente, a titolo di acconto sull'integrazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, la addizionale prevista dall'art. 5, che riscuoteranno sino al 31 dicembre 1945.

     Tali acconti saranno detratti dalle somme spettanti agli esattori ai sensi dell'art. 4, e l'eventuale eccedenza dovrà essere versata alla tesoreria provinciale contemporaneamente alla presentazione della domanda, prescritta dal 3° comma dell'art. 4, dalla quale l'eccedenza stessa risulti, o entro i 15 giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione del compenso di cui all'art. 4, con imputazione ad apposito capitolo di entrata. In caso di ritardo sarà applicata una indennità di mora nella misura del 6 per cento e l'amministrazione potrà procedere sulla cauzione per il recupero del credito.

     Nel caso che l'esattore ometta di presentare la domanda di compenso regolata dall'art. 4, è tenuto a versare in tesoreria, non oltre il 15 aprile 1946, l'intero ammontare delle addizionali riscosse, oltre l'indennità di mora e salva l'azione prevista dal comma precedente.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1945, il compenso per i maggiori oneri di gestione, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 4.

     Le domande, dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate sotto pena di decadenza, alle Intendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1946.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1946 il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare con proprio decreto la misura delle integrazioni e della addizionale previste negli articoli precedenti oppure ad abolirle anche limitatamente a singole esattorie.

 

          Art. 9.

     Nella reimposizione da eseguire in base alla disposizione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, sarà tenuto conto anche delle somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto e per provvedere ad eventuali interventi straordinari ed eccezionali a favore di aziende esattoriali. Tali casi di intervento e le modalità relative, saranno determinati con facoltà discrezionali, dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 10.

     Le norme dei precedenti articoli e quelle contemplate dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, non sono applicabili nei territori liberati dopo il febbraio 1945.

 

Titolo II.

ALBI NAZIONALI DEGLI ESATTORI E COLLETTORI.

 

          Art. 11.

     Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, le facoltà conferite al Ministro per le finanze dal 4° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono estese alla emanazione di norme per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette, che consentano di poter concorrere con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge citata e di poter conseguire l'idoneità oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esame.

     Il 2° e 3° comma dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1941, n. 141 sono abrogati.

 

          Art. 12.

     Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per le finanze in deroga al disposto dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942, può consentire:

     a) che l'erede o il prescelto degli eredi dell'esattore continui la gestione dell'esattoria fino alla fine del decennio, anche se non sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli esattori, qualora sia iscritto all'albo dei collettori;

     b) la prosecuzione della gestione sino alla fine del decennio, da parte della vedova che non abbia o non possa conseguire l'iscrizione all'albo degli esattori e collettori, quando l'esattore abbia lasciato figli minori o incapaci e qualora risulti che la gestione dell'esattoria sia cespite prevalente di sussistenza per la famiglia;

     c) che l'erede od il prescelto continui provvisoriamente la gestione qualora sia in possesso dei requisiti per conseguire l'abilitazione alle funzioni di esattore, ed a condizione che al primo esame consegua l'idoneità salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo articolo 14.

 

          Art. 13.

     Qualora prima della pubblicazione del bando di esame di idoneità alle funzioni di esattore o collettore che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto, si renda necessario provvedere a cessione di esattoria, la cessione potrà essere approvata con riserva, a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti per conseguire l'abilitazione alle funzioni di esattore, e consegua l'idoneità nel predetto esame e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

 

          Art. 14.

     Gli eredi che senza avere il requisito per l'inscrizione all'albo siano stati autorizzati a continuare la gestione oltre l'anno di morte dell'esattore ed il successivo, ed i cessionari che siano subentrati nella gestione di esattorie senza essere in possesso del requisito prescritto dell'iscrizione all'albo degli esattori o dei collettori, qualunque sia l'autorità dalla quale i provvedimenti, siano stati disposti, dovranno presentarsi al primo esame di abilitazione che sarà bandito dopo la pubblicazione del presente decreto e conseguire l'idoneità.

     In caso di mancata presentazione o di mancata abilitazione, la concessione avuta resterà senz'altro priva di effetto e la esattoria sarà considerata vacante e collocata ai sensi di legge.

 

Titolo III.

QUOTE INESIGIBILI.

 

          Art. 15.

     Per il primo triennio di applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, la commissione di appello istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, può essere presieduta da un funzionario del Ministero stesso di grado non inferiore al 7°.

 

          Art. 16.

     La liquidazione a stralcio delle quote inesigibili prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, è estesa, per gli esattori, ai ruoli pubblicati nel 1943 ed a quelli che saranno pubblicati fino al 31 dicembre dell'anno 1946.

     La liquidazione a stralcio può essere chiesta anche per le domande già presentate relative agli esercizi precedenti la cui documentazione sia andata distrutta per eventi bellici o altre cause di carattere straordinario.

     Per potersi avvalere delle disposizioni dei precedenti comma, per le quote inesigibili iscritte nei ruoli dell'anno 1943 e anteriori, gli esattori dovranno presentare domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sotto pena di decadenza.

     Per i ruoli successivi, la richiesta di liquidazione a stralcio dovrà essere avanzata entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

     Per l'esame e la decisione delle domande si applicano i criteri e le norme di cui al citato decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, restando però esclusa la facoltà di poter chiedere dopo la decisione dell'Intendente di finanza, che la liquidazione delle domande possa essere fatta nei modi normali.

 

          Art. 17.

     Il Ministero delle finanze ha facoltà di concedere la sanatoria dei termini per la documentazione e la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, relative alle quote di qualsiasi tributo iscritte nei ruoli degli anni dal 1942 al 1945 e per le domande di liquidazione a stralcio di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, per le esattorie che si siano trovate nella comprovata impossibilità di osservarli per effetto di eventi bellici o di altre cause di carattere straordinario.

 

          Art. 18.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora ritornati all'amministrazione italiana, salvo il disposto dell'art. 10, entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo per ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 giugno 1946, n. 587.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 giugno 1946, n. 587.