§ 94.1.e10 - L. 7 gennaio 2008, n. 10.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:07/01/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 2 bis.  (Adattamento dell'ordinamento interno).
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.e10 - L. 7 gennaio 2008, n. 10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

(G.U. 2 febbraio 2008, n. 28 - S.O. n. 29)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 135 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 2 bis. (Adattamento dell'ordinamento interno). [1]

     1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [2].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale.

 

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominate "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA, in appresso denominata "l'Albania",

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono e il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all'Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri attraverso l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica del 1992;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare la giustizia e gli affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Albania,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001;

PERSUASE che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO presente l'impegno dell'Albania a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità e ad applicarla correttamente;

TENENDO presente la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della Parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino all'Albania di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;

RICORDANDO il memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001, con il quale l'Albania s'impegna, insieme ad altri paesi della regione, a negoziare una serie di accordi bilaterali di libero scambio onde attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale;

RAMMENTANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile l'Albania nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- aiutare l'Albania a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

- contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione,

- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti,

- sostenere gli sforzi dell'Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;

- sostenere le iniziative dell'Albania volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti e ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Albania,

- promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo. Decreto:

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

ARTICOLO 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e poggiano sui meriti dell'Albania.

 

ARTICOLO 4

L'Albania s'impegna a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani e di droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

 

ARTICOLO 5

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia

 

ARTICOLO 6 L'associazione verrà realizzata gradualmente e completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.

Tale suddivisione non si applica al titolo IV, per il quale detto titolo prevede un calendario specifico.

Scopo di tale suddivisione in due fasi successive è consentire un esame intermedio accurato dell'applicazione del presente accordo. Per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni e la loro attuazione, la prima fase verte per l'Albania sugli elementi fondamentali dell'acquis descritti al titolo VI del presente accordo, cui saranno associati parametri di riferimento specifici.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dall'Albania nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel Preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

La prima fase inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo. Nel quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuterà i progressi compiuti dall'Albania e deciderà se tali progressi consentano di passare alla seconda fase onde portare a termine il processo di associazione. Esso deciderà inoltre in merito all'adozione delle disposizioni specifiche ritenute necessarie nella seconda fase.

 

ARTICOLO 7

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

 

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 8

1. Nell'ambito del presente accordo sarà intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e l'Albania, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

- la piena integrazione dell'Albania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale ravvicinamento all'Unione europea;

- una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per le Parti,

- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;

- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figura nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;

- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

 

ARTICOLO 9

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può svolgersi anche:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino l'Albania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali;

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

 

ARTICOLO 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 122.

 

ARTICOLO 11

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

 

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 12

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, l'Albania promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può altresì sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta l'Albania preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 13, 14 e 15, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

L'Albania riesaminerà gli accordi bilaterali in vigore con tutti i paesi interessati o concluderà nuovi accordi per garantirne la compatibilità con i principi enunciati nel memorandum di intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001.

 

ARTICOLO 13 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, l'Albania avvierà negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- il dialogo politico,

- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC;

- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento. prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;

- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni. All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità dell'Albania a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

L'Albania avvierà negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

 

ARTICOLO 14 Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

L'Albania avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

 

ARTICOLO 15 Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea

1. L'Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l'Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2. L'Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le Parti in conformità dell'articolo XXIV del GATT e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di esse in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

I negoziati iniziano prima possibile, affinché detto accordo sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

 

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 16

1. Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4. I dazi ridotti applicati all'Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino

5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6. La Comunità e l'Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

 

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 17

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell'Albania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

 

ARTICOLO 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

ARTICOLO 19

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80% del dazio di base;

- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60% del dazio di base;

- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40% del dazio di base;

- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20% del dazio di base;

- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10% del dazio di base;

- il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

ARTICOLO 20

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

 

ARTICOLO 21

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente

 

ARTICOLO 22

L'Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 19, qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

 

ARTICOLO 23

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

 

CAPITOLO II

AGRICOLTURA E PESCA

ARTICOLO 24 Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell'Albania.

2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 e 1902 20 10.

 

ARTICOLO 25

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

 

ARTICOLO 26

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

 

ARTICOLO 27 Prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania:

a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (a);

b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.

4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

 

ARTICOLO 28 Pesci e prodotti della pesca

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell'allegato III, originari dell'Albania. I prodotti elencati all'allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania evita di applicare dazi doganali o oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità

 

ARTICOLO 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell'Albania nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l'Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

 

ARTICOLO 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

 

ARTICOLO 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 38 e 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell'altra Parte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

 

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 32

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

 

ARTICOLO 33 Clausola di standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né si aumentano quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Albania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II e III.

 

ARTICOLO 34 Divieto di discriminazione fiscale

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

 

ARTICOLO 35

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

 

ARTICOLO 36 Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 19, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l'Albania o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dall'Albania per promuovere il commercio regionale.

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell' Albania sanciti nel presente accordo.

 

ARTICOLO 37 Dumping e sovvenzioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 38

2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima Parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

 

ARTICOLO 38 Clausola di salvaguardia generale

1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, oppure

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice, la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all'aliquota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

5. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o l'Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte

 

ARTICOLO 39 Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure

b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

 

ARTICOLO 40 Monopoli di Stato

L'Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

 

ARTICOLO 41

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

 

ARTICOLO 42 Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

 

ARTICOLO 43

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

2. Quando una Parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l'altro:

a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a) La Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

 

ARTICOLO 44

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

 

ARTICOLO 45

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

 

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 46

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell'Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l'Albania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

 

ARTICOLO 47

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali:

- gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. II consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

 

ARTICOLO 48

1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. L'Albania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

 

CAPITOLO II

STABILIMENTO

ARTICOLO 49

Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società albanese" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Albania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell'Albania. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Albania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Albania viene considerata una società comunitaria o albanese se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Albania:

b) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione:

d) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) per quanto riguarda le società comunitarie o albanesi, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Albania o nella Comunità;

e) per "attività" si intendono quelle economiche;

f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino albanese" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o dell'Albania;

h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o dell'Albania stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Albania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Albania e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Albania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Albania in base alle rispettive legislazioni:

i) per "servizi finanziari" si intendono le attività definite nell'allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

 

ARTICOLO 50

1. L'Albania agevola l'insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:

i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Albania un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o albanesi sul loro territorio, rispetto alle loro società.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

i) per lo stabilimento di società albanesi sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii) per l'attività delle filiali e consociate albanesi stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Albania;

b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società albanesi nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società albanesi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo

 

ARTICOLO 51

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, esclusi i servizi finanziari di cui all'allegato IV, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma del presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

 

ARTICOLO 52

1. Fatto salvo l'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

 

ARTICOLO 53

1. Le disposizioni degli articoli 50 e 51 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali

 

ARTICOLO 54

Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e albanesi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Albania e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

 

ARTICOLO 55

1. Una società comunitaria o una società albanese stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Albania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell'Albania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e albanesi, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

- svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

- hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

c) per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell'Albania di cittadini albanesi o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società albanese oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Albania, a condizione che:

- detti rappresentanti non siano impegnati ad effettuare vendite dirette o a prestare servizi, e

- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell'Albania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Albania.

 

ARTICOLO 56

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania può, su base transitoria, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in serie difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Albania;

- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini albanesi in un determinato settore o in una determinata industria dell'Albania, oppure

- stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

i) cessano di applicarsi al più tardi sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,

ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e

iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Albania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini albanesi.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Albania concede ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso riserva loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l'Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Albania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione subito dopo averle applicate.

Al termine dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

 

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 57

1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o albanesi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 55, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell'Albania e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.

3. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

 

ARTICOLO 58

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell'Albania stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

 

ARTICOLO 59

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l'Albania, si applicano le disposizioni seguenti.

1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 5 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso l'Albania e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese in materia di trasporti con quella della Comunità.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, al mercato e al traffico, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3. In applicazione dei principi del paragrafo 2:

a) le Parti evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi:

b) le Parti aboliscono, alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali:

c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di accordi speciali da negoziare tra le Parti.

5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

6. L'Albania adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

 

CAPITOLO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

ARTICOLO 60

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l'Albania.

 

ARTICOLO 61

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente del suo quadro giuridico e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le restrizioni indicate nell'elenco di impegni specifici a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini albanesi. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per la graduale eliminazione di dette restrizioni.

A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell'Albania e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e l'Albania causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o dell'Albania, la Comunità e l'Albania possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno.

5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti del presente accordo.

6. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Albania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

 

ARTICOLO 62

1. Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 63

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

 

ARTICOLO 64

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.

 

ARTICOLO 65

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo.

 

ARTICOLO 66

1. Il trattamento NPF concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

ARTICOLO 67

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

 

ARTICOLO 68

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

 

ARTICOLO 69

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

 

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

ARTICOLO 70

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale dell'Albania a quella della Comunità. L'Albania si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. L'Albania garantisce la corretta applicazione della legislazione attuale e futura.

2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

3. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 il ravvicinamento verte sugli elementi fondamentali dell'acquis relativo al mercato interno e su altri settori importanti come la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, gli appalti pubblici, la standardizzazione e la certificazione, i servizi finanziari, i trasporti terrestri e marittimi (con particolare attenzione alle norme in materia di sicurezza, ai requisiti ambientali e agli aspetti sociali), il diritto societario, la contabilità, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, la salute e la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità. Nella seconda fase, l'Albania si concentra sulle altre parti dell'acquis.

Il ravvicinamento avverrà secondo un programma concordato tra la Commissione delle Comunità europee e l'Albania.

4. L'Albania definirà inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

 

ARTICOLO 71 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Albania:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Albania, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4. L'Albania istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6. L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l'Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

- il paragrafo 1, punto iii), non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

 

ARTICOLO 72 Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

 

ARTICOLO 73 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato V, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. L'Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3. L'Albania s'impegna ad aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell'allegato V. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l'Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

 

ARTICOLO 74 Appalti pubblici

1. Le Parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

5. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e l'Albania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 46-69.

 

ARTICOLO 75 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1. L'Albania adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a:

- promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;

- fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

- incoraggiare la partecipazione dell'Albania ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (in particolare CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, ecc.);

- se del caso, concludere protocolli europei di valutazione della conformità una volta che l'Albania abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

 

ARTICOLO 76 Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme dell'Albania in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

- una politica attiva di protezione dei consumatori, conforme alla normativa comunitaria;

- l'armonizzazione della legislazione albanese in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità;

- un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

- un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia

 

ARTICOLO 77 Condizioni di lavoro e pari opportunità

L'Albania adeguerà progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

 

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTA' E SICUREZZA

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

ARTICOLO 78 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a fornire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata

 

ARTICOLO 79 Protezione dei dati di carattere personale

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'Albania adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. L'Albania istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo

 

CAPITOLO II

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

ARTICOLO 80 Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiranno un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

- la redazione di testi legislativi;

- una maggiore efficienza delle istituzioni;

- la formazione del personale;

- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;

- la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

- nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente sul loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini nazionali.

 

ARTICOLO 81 Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina e riammissione

1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, le Parti accettano, su richiesta e senza ulteriori formalità:

- di riammettere i rispettivi cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori;

- di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi presenti illegalmente nei rispettivi territori, che sono entrati nel territorio dell'Albania attraverso o da uno Stato membro o che sono entrati nel territorio di uno Stato membro attraverso l'Albania o dall'Albania.

2. Gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

3. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi sono stabilite nell'accordo tra la Comunità europea e l'Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, firmato il 14 aprile 2005.

4. L'Albania è disposta a stipulare accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

 

CAPITOLO III

COOPERAZIONE PER LA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO, IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, LE DROGHE ILLECITE E PER L'ANTITERRORISMO

ARTICOLO 82 Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1. Le Parti collaborano strettamente onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

 

ARTICOLO 83 Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

 

ARTICOLO 84 Antiterrorismo

Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento, con particolare riguardo alle attività condotte a livello transfrontaliere:

- attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alle minacce per la pace e la sicurezza internazionali rappresentate dagli atti terroristici e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;

- attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

- attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

 

CAPITOLO IV

COOPERAZIONE PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITA'

ARTICOLO 85 Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- il contrabbando e la tratta di esseri umani;

- le attività economiche illecite, segnatamente falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;

- la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;

- la frode fiscale;

- il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

- il contrabbando;

- il traffico illecito di armi;

- la falsificazione di documenti;

- il traffico illecito di autoveicoli;

- la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

 

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 86 Disposizioni generali e politiche di cooperazione

1. La Comunità e l'Albania instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'Albania. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Albania. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Viene rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra l'Albania e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

 

ARTICOLO 87 Politica economica e commerciale

1. La Comunità e l'Albania agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. Su richiesta delle autorità albanesi, la Comunità può fornire assistenza all'Albania per la creazione di un'economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.

3. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

4. Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea.

 

ARTICOLO 88 Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire le statistiche paragonabili, attendibili, obiettive ed accurate necessarie per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma dell'Albania. La cooperazione consente inoltre all'Ufficio statistico nazionale dell'Albania di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nazionali e internazionali, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico rispetta i principi fondamentali della statistica elaborati dalle Nazioni Unite, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.

 

ARTICOLO 89 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra le Parti si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Albania.

 

ARTICOLO 90 Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo finanziario interno e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, al fine di sviluppare sistemi efficienti di controllo finanziario interno e di audit esterno in Albania, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell'Unione europea.

 

ARTICOLO 91 Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale dell'Albania.

 

ARTICOLO 92 Cooperazione industriale

1. La cooperazione mira a promuovere la modernizzazione e la riconversione dell'industria albanese e dei singoli settori, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché a creare condizioni più favorevoli per le imprese.

3. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.

 

ARTICOLO 93 Piccole e medie imprese

La cooperazione tra le Parti mira a sviluppare e consolidare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei principi sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

 

ARTICOLO 94 Turismo

1. La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere il trasferimento di know-how (attraverso la formazione, gli scambi e i seminari), tenendo debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

2. La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione

 

ARTICOLO 95 Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dell'agricoltura. Essa punta in particolare a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale dell'Albania, favorendo il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle pratiche alle norme e agli standard comunitari.

 

ARTICOLO 96 Pesca

Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

 

ARTICOLO 97 Dogane

1. Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell'Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all'acquis.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

3. Il protocollo 6 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale.

 

ARTICOLO 98 Fiscalità

1. Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. In tale contesto, le Parti riconoscono quanto sia importante migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania, onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, inoltre, le Parti si consulteranno su come eliminare la concorrenza fiscale pregiudizievole tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania onde garantire parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione delle imprese.

 

ARTICOLO 99 Cooperazione nel settore sociale

1. Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale albanese nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale albanese alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione albanese per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

 

ARTICOLO 100 Istruzione e formazione

1. Le Parti coopereranno al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Albania, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani. La realizzazione degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna costituirà una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

2. Le Parti collaboreranno inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Albania, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

3. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Albania.

4. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

 

ARTICOLO 101 Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

 

ARTICOLO 102 Cooperazione nel settore audiovisivo

1. Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

2. La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei mass media sia pubblici che privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

3. L'Albania allinea con le politiche comunitarie le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario. Essa rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

 

ARTICOLO 103 Società dell'informazione

1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario riguardante la società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione pertinenti dell'Albania con quelle della Comunità.

2. Le Parti cooperano inoltre in vista dell'ulteriore sviluppo della società dell'informazione in Albania. Nel complesso, si intende tra l'altro preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi

 

ARTICOLO 104 Reti e servizi di comunicazione elettronici

1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.

2. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire all'Albania di recepire l'acquis comunitario in questi settori un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

 

ARTICOLO 105 Informazione e comunicazione

La Comunità e l'Albania prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali dell'Albania informazioni più specialistiche.

 

ARTICOLO 106 Trasporti

1. La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.

2. La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i trasporti albanesi, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, come pure l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali, raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Albania un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti

 

ARTICOLO 107 Energia

La cooperazione si concentrerà sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, compresa, se del caso, la sicurezza nucleare. Essa rispecchia i principi dell'economia di mercato, si basa sul trattato regionale sulla Carta europea dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale dell'Albania nei mercati energetici europei.

 

ARTICOLO 108 Ambiente

1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ambiente.

 

ARTICOLO 109 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1. Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

3. La cooperazione è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte.

 

ARTICOLO 110 Sviluppo regionale e locale

1. Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

 

ARTICOLO 111 Pubblica amministrazione

1. La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Albania, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio della popolazione albanese e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'Unione europea e l'Albania.

2. Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e sull'e-government. La cooperazione coinvolge sia le amministrazioni centrali che quelle locali.

 

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 112

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l'Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'aiuto comunitario resta subordinato all'attuazione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso all'Albania è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l'economia.

 

ARTICOLO 113

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l'Albania.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

 

ARTICOLO 114

Su richiesta dell'Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l'Albania e l'FMI.

 

ARTICOLO 115

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le Parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 116

E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione, che avrà il compito di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze richiedono di esaminare qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse

 

ARTICOLO 117

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo dell'Albania.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante dell'Albania, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

 

ARTICOLO 118

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

 

ARTICOLO 119

Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

 

ARTICOLO 120

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti dell'Albania.

2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 118.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

 

ARTICOLO 121 Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell'accordo stesso. Al momento di creare eventuali sottocomitati e di definirne il mandato, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene debitamente conto dell'importanza di una gestione efficace delle questioni connesse all'immigrazione, specie per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 80 e 81 del presente accordo e il monitoraggio del piano d'azione UE per l'Albania e le regioni limitrofe.

 

ARTICOLO 122

E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, che consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento albanese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento albanese.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento albanese, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

 

ARTICOLO 123

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

 

ARTICOLO 124

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

ARTICOLO 125

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali albanesi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

ARTICOLO 126

1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

 

ARTICOLO 127

Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 31, 37, 38, 39 e 43.

 

ARTICOLO 128

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l'Albania, dall'altro.

 

ARTICOLO 129

Gli allegati da I a V e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente accordo.

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari, firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Il riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro compete al consiglio di stabilizzazione e di associazione, che all'occorrenza può modificare l'accordo quadro.

 

ARTICOLO 130

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

 

ARTICOLO 131

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e l'Albania, dall'altro.

 

ARTICOLO 132

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Albania.

 

ARTICOLO 133

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

 

ARTICOLO 134

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

 

ARTICOLO 135

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

 

ARTICOLO 136 Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e l'Albania, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 40, 71, 72, 73 e 74 del presente accordo, dei V e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4, e 6 e delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 5, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni

 

ARTICOLO 137

A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992. Ciò non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle Parti derivanti dall'esecuzione dell'accordo

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 7 luglio 2016, n. 122.

[2] Comma inserito dall'art. 20 della L. 7 luglio 2016, n. 122.