§ 94.1.e6 - L. 29 novembre 2007, n. 224.
Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/11/2007
Numero:224


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 94.1.e6 - L. 29 novembre 2007, n. 224.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

(G.U. 3 dicembre 2007, n. 281 - S.O. n. 251)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Atto stesso.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

CONFERENZA DIPLOMATICA 2000

 

Atto di revisione della Convenzione sul rilascio del brevetto europeo [1]

 

Traduzione non ufficiale

 

Articolo 1

Modifica della Convenzione sul brevetto europeo.

La Convenzione sul brevetto europeo è modificata come segue:

1. Il seguente nuovo articolo 4-bis è inserito dopo l’articolo 4:

Articolo 4-bis

Conferenza dei ministri degli Stati contraenti.

Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni relative all’Organizzazione ed al sistema del brevetto europeo.

 

2. L’articolo 11 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 11

 

Nomina dei dirigenti.

 

(1) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d’amministrazione.

 

(2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione, avendo sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(3) I membri delle camere di ricorso e della Grande Camera di ricorso, compresi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d’amministrazione su proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d’amministrazione, avendo sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(4) Il Consiglio d’amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1 a 3 del presente articolo.

 

(5) Il Consiglio d’amministrazione può, avendo sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, nominare in qualità di membri della Grande Camera di ricorso dei giuristi appartenenti alle giurisdizioni nazionali o alle autorità quasi giudiziarie degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro riunioni giudiziarie a livello nazionale. Essi sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro funzioni.

 

3. L’articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

 

Articolo 14

 

Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri atti.

 

(1) Le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti sono il francese, l’inglese ed il tedesco.

 

(2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali oppure, se è depositata in un’altra lingua, deve essere tradotta in una delle lingue ufficiali in conformità al regolamento di esecuzione. Per tutta la durata della procedura davanti all’Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione può essere resa conforme al testo della domanda come depositata. Se la traduzione richiesta non è fatta pervenire nei termini, si considera che la domanda è ritirata.

 

(3) La lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti presso il quale la domanda di brevetto europeo è stata depositata o tradotta, deve essere utilizzata in quanto lingua della procedura, salvo se diversamente disposto dal regolamento di esecuzione, in tutte le procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(4) Le persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o sede in uno Stato contraente la cui lingua è diversa dal francese, dall’inglese o dal tedesco in quanto lingua ufficiale, ed i cittadini di questo Stato domiciliati all’estero possono depositare in una lingua ufficiale di detto Stato dei documenti da produrre entro tempi prestabiliti. In ogni caso essi devono produrre una traduzione in una lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti in conformità al regolamento di esecuzione. Se un documento che non è incluso negli atti della domanda di brevetto europeo non è prodotto nella lingua stabilita, o se una traduzione richiesta non è presentata nei tempi prestabiliti, si considera che il documento non è stato presentato.

 

(5) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.

 

(6) I fascicoli sul brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e comportano una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(7) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell’Ufficio Europeo dei brevetti:

 

a) Il Bollettino europeo dei brevetti;

 

b) La Gazzetta ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(8) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti sono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti. In caso d’incertezza, fa fede l’iscrizione nella lingua della procedura.

 

4. L’articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 16

 

Sezione di deposito.

 

La sezione di deposito è competente per l’esame delle domande di brevetto europeo al momento del deposito, e per quanto riguarda le modalità formali.

 

5. L’articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 17

 

Divisioni di ricerca.

 

Le divisioni di ricerca sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.

 

6. L’articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 18

 

Divisioni di esame.

 

(1) Le divisioni di esame sono competenti per l’esame delle domande di brevetto europeo.

 

(2) Una divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia l’istruzione della domanda di brevetto europeo è in linea di massima affidata ad uno degli esaminatori della divisione. La procedura orale è di competenza della stessa divisione di esame. Quando si ritenga che la natura della decisione lo richiede, la divisione di esame è completata da un esaminatore giurista. In caso di ripartizione dei voti, è predominante il voto del Presidente della divisione di esame.

 

7. L’articolo 21 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 21

 

Commissioni di ricorso.

 

(1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.

 

(2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi.

 

(3) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di:

 

a) due membri tecnici ed un membro giurista, quando la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o il rilascio, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo, e quando è stata adottata da una divisione di esame composta da almeno quattro membri;

 

b) tre membri tecnici e due membri giuristi, quando la decisione è stata presa da una divisione di esame composta da quattro membri o se la camera di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga;

 

c) tre membri giuristi negli altri casi.

 

(4) Trattandosi di un ricorso contro la decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di:

 

a) due membri tecnici ed un membro giurista quando la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta da tre membri;

 

b) tre membri tecnici e due membri giuristi quando la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta da quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esige.

 

8. L’articolo 22 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 22

 

Commissione ampliata di ricorso.

 

(1) La commissione ampliata di ricorso è competente a:

 

a) deliberare sulle questioni di diritto che le vengono sottoposte dalle commissioni di ricorso;

 

b) formulare pareri sulle questioni di diritto che le vengono sottoposte dal presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell’articolo 112;

 

c) deliberare sulle domande di revisione delle decisioni delle commissioni di ricorso secondo l’articolo 112-bis.

 

(2) Nelle procedure previste al paragrafo 1, capoversi a) e b), la Commissione ampliata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. Nelle procedure previste al paragrafo 1, lettera c), la commissione ampliata di ricorso si compone di tre o cinque membri, come previsto dal regolamento di esecuzione. In tutte le procedure, la presidenza è esercitata da un membro giurista.

 

9. L’articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

 

Articolo 23

 

Indipendenza dei membri delle commissioni.

 

(1) I membri della commissione ampliata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo di tempo essi non possono essere sollevati dalle loro funzioni, salvo per gravi motivi e se il Consiglio di amministrazione, su proposta della commissione ampliata di ricorso, prende una decisione in tal senso. Fatte salve le disposizioni della prima frase, il mandato dei membri delle commissioni di ricorso termina in caso di dimissioni o di quiescenza in conformità allo statuto dei funzionari dell’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(2) I membri delle camere non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica.

 

(3) Nelle loro decisioni, i membri delle camere non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione.

 

(4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della commissione ampliata di ricorso sono stabiliti in conformità al regolamento di esecuzione. Essi devono essere approvati dal Consiglio d’amministrazione.

 

10. L’articolo 33 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 33

 

Competenza del Consiglio d’Amministrazione in taluni casi.

 

(1) Il Consiglio d’Amministrazione ha competenza a modificare:

 

a) le norme della presente convenzione nella misura in cui fissano la durata di un termine;

 

b) le norme dalla seconda alla ottava parte, nonché della decima parte della presente convenzione, per garantire a loro conformità ad un trattato internazionale in materia di brevetti o con la legislazione della Comunità europea in materia di brevetti;

 

c) le disposizioni del regolamento di esecuzione.

 

(2) Il Consiglio d’amministrazione ha competenza, in conformità alla presente convenzione, per stabilire e modificare:

 

a) il regolamento finanziario;

 

b) lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti, il tariffario delle loro retribuzioni nonché la natura e le regole per la concessione di vantaggi accessori;

 

c) il regolamento delle pensioni ed ogni aumento delle pensioni esistenti corrispondente agli aumenti di stipendio;

 

d) il regolamento relativo alle tasse;

 

e) il suo regolamento interno.

 

(3) Nonostante le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio d’amministrazione ha competenza a decidere, qualora l’esperienza lo giustifichi, che, per alcune categorie di casi, le divisioni di esame si compongano di un solo esaminatore tecnico. Tale decisione può essere rinviata.

 

(4) Il Consiglio d’amministrazione ha competenza ad autorizzare il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti a negoziare, e, fatta salva la sua approvazione, a concludere, a nome dell’Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o Organizzazioni intergovernative, nonché con centri di documentazione istituiti in virtù di accordi conclusi con queste organizzazioni.

 

(5) Il Consiglio d’amministrazione non può prendere decisioni ai sensi del paragrafo 1, capoverso b):

 

- per quanto riguarda un trattato internazionale, prima dell’entrata in vigore di tale trattato;

 

- per quanto concerne un atto legislativo della Comunità europea, prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo oppure, quando questo atto prevede un termine per la trasposizione, prima della scadenza di tale limite.

 

11. L’articolo 35 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 35

 

Voti.

 

(1) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, il Consiglio d’amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

 

(2) Richiedono la maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, le decisioni che il Consiglio d’amministrazione ha competenza ad adottare in forza dell’articolo 7, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 33, paragrafi 1, capoversi a) e c) e 2 a 4, dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 46, dell’articolo 134-bis, dell’articolo 149-bis, paragrafo 2, dell’articolo 152, dell’articolo 153, paragrafo 7, dell’articolo 166 e dell’articolo 172.

 

(3) Richiedono l’unanimità degli Stati contraenti votanti, le decisioni che il Consiglio d’amministrazione ha competenza ad adottare in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, capoverso b). Il Consiglio d’amministrazione prende tutte queste decisioni solo se tutti gli Stati contraenti sono rappresentati. Una decisione adottata in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, capoverso b) non ha effetto se uno Stato contraente dichiara, entro dodici mesi a decorrere dalla data della decisione, che esso non desidera essere vincolato da tale decisione.

 

(4) L’astensione non è considerata come voto.

 

12. L’articolo 37 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 37

 

Finanziamento del bilancio preventivo.

 

Il bilancio preventivo dell’Organizzazione è finanziato:

 

a) con le risorse proprie dell’Organizzazione;

 

b) con i versamenti degli Stati contraenti a titolo delle tasse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei, riscosse in questi Stati;

 

c) eventualmente, con contributi finanziari straordinari degli Stati contraenti;

 

d) se del caso con i proventi di cui all’articolo 146;

 

e) se del caso, ed esclusivamente per le immobilizzazioni corporali, con prestiti contratti presso terzi e garantiti da terreni o da edifici;

 

f) se del caso, con fondi provenienti da terzi per progetti specifici.

 

13. L’articolo 38 è sostituito dal testo seguente:

 

Articolo 38

 

Risorse proprie dell’Organizzazione.

 

a) Le risorse proprie dell’Organizzazione comprendono: tutte le entrate provenienti da tasse e da altre fonti, nonché dalle riserve dell’Organizzazione;

 

b) le risorse del Fondo di riserva pensionistico, quest’ultimo dovendo essere considerato in quanto patrimonio speciale dell’Organizzazione destinato a sostenere il regime delle pensioni mediante la costituzione di riserve appropriate.

 

14. L’articolo 42 è sostituito dal testo seguente:

 

Articolo 42

 

Bilancio preventivo.

 

(1) Il bilancio preventivo dell’Organizzazione deve essere equilibrato. Esso sarà stabilito secondo i princìpi contabili generalmente ammessi, come definiti nel regolamento finanziario. Ove necessario, possono essere stabiliti bilanci preventivi rettificativi o addizionali.

 

(2) Il bilancio preventivo è espresso nell’unità di conto stabilita dal regolamento finanziario.

 

15. L’articolo 50 è sostituito dal testo seguente:

 

Articolo 50

 

Regolamento finanziario.

 

Il regolamento finanziario determina in particolare:

 

a) le modalità relative alla compilazione ed all’esecuzione del bilancio preventivo, nonché alla resa ed alla verifica dei conti;

 

b) le modalità e la procedura secondo le quali i versamenti ed i contributi di cui all’articolo 37, nonché gli anticipi previsti all’articolo 41 devono essere messi a disposizione dell’Organizzazione da parte degli Stati contraenti;

 

c) le regole e l’organizzazione del controllo e la responsabilità dei dirigenti e dei contabili;

 

d) i tassi d’interesse previsti agli articoli 39, 40 e 47;

 

e) le modalità di calcolo dei contributi da versare a titolo dell’articolo 146;

 

f) la composizione e le mansioni di una commissione del bilancio preventivo e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal Consiglio d’amministrazione;

 

g) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il bilancio preventivo ed i rendiconto finanziari annuali.

 

16. L’articolo 51 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 51

 

Tasse.

 

(1) L’Ufficio europeo dei brevetti può riscuotere tasse per ogni mansione o procedura ufficiale eseguita in forza della presente convenzione.

 

(2) I termini per il pagamento di tasse diverse da quelle stabilite dalla presente convenzione sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

 

(3) Quando il regolamento di esecuzione impone il pagamento di una tassa, esso prevede altresì le conseguenze del mancato pagamento nei tempi stabiliti.

 

(4) Il regolamento relativo alle tasse stabilisce in particolare l’ammontare delle tasse e le loro modalità di riscossione.

 

17. L’articolo 52 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 52

 

Invenzioni brevettabili.

 

(1) I brevetti europei sono rilasciati per qualsiasi invenzione in tutti i settori tecnologici, a condizione che tale invenzione sia nuova, che comporti un’attività inventiva, e che sia suscettibile di un’applicazione industriale.

 

(2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1, in particolare:

 

a) le scoperte, nonché le teorie scientifiche ed i metodi matematici;

 

b) le creazioni estetiche;

 

c) i piani, princìpi e metodi nell’esercizio di attività intellettuali in materia di gioco o nel settore delle attività economiche nonché i programmi di computer;

 

d) le presentazioni di informazioni.

 

(3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli elementi che enumera solo la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concernono uno solo di questi elementi, considerato in quanto tale.

 

18. L’articolo 53 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 53

 

Eccezioni alla brevettabilità.

 

I brevetti europei non sono rilasciati per:

 

a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume, tale contraddizione non potendo essere dedotta per il solo fatto che la loro utilizzazione è vietata in tutti o in molti Stati contraenti da una disposizione legale o regolamentare;

 

b) le varietà vegetali o le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali, tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

 

c) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, né per i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale, tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti, soprattutto sostanze o composizioni, per l’attuazione di uno di questi metodi.

 

19. L’articolo 54 è sostituito dal testo seguente:

 

Articolo 54

 

Novità.

 

(1) Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

 

(2) Per stato della tecnica s’intende tutto quanto è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o ogni altro mezzo.

 

(3) Si considera incluso nello stato della tecnica anche il contenuto delle domande di brevetto europeo che sono state depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella menzionata al paragrafo 2 e che sono state pubblicate solo in questa data o ad una data posteriore.

 

(4) I paragrafi 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione compresa nello stato della tecnica per la realizzazione di un metodo di cui all’articolo 53, capoverso c) a patto che la loro utilizzazione per uno qualsiasi di questi metodi, non sia compresa nello stato della tecnica.

 

(5) I paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione specifica in qualsiasi metodo di cui all’articolo 53, capoverso c), a patto che tale utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.

 

20. L’articolo 60 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 60

 

Diritto al brevetto europeo.

 

(1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all’inventore o al suo avente causa. Se l’inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l’impiegato esercita la sua attività principale; se lo Stato sul cui territorio ha luogo l’attività principale non può essere determinato, il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio ha sede lo stabilimento del datore di lavoro di cui il lavoratore è dipendente.

 

(2) Se più persone hanno realizzato l’invenzione indipendentemente l’una dall’altra, il diritto al brevetto europeo spetta alla persona che ha depositato la domanda di brevetto europeo avente la data di deposito più vecchia, fermo restando che questa prima domanda sia stata pubblicata.

 

(3) Nella procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, si considera che il richiedente è abilitato ad esercitare il diritto al brevetto europeo.

 

21. L’articolo 61 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 61

 

Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata.

 

(1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto ad una persona diversa dal richiedente il diritto ad ottenere il brevetto europeo, questa persona può, in conformità al regolamento di esecuzione:

 

a) continuare, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda di brevetto europeo, rilevando a suo carico la domanda;

 

b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la stessa invenzione; oppure

 

c) chiedere il rigetto della domanda di brevetto europeo.

 

(2) L’articolo 76, paragrafo 1 è applicabile ad ogni nuova domanda di brevetto europeo depositata ai sensi del paragrafo 1, capoverso b).

 

22. L’articolo 65 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 65

 

Traduzione del brevetto europeo.

 

(1) Ogni Stato contraente può prescrivere, quando il brevetto europeo rilasciato, mantenuto in vigore come modificato, o limitato dall’Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, che il titolare del brevetto fornisca al suo servizio centrale della proprietà industriale una traduzione del brevetto quale rilasciato, modificato o limitato in una delle sue lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se questo Stato ha imposto l’uso di una determinata lingua ufficiale, in quest’ultima lingua. La traduzione deve essere prodotta entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, nel Bollettino europeo dei brevetti, della menzione del rilascio del brevetto europeo o del suo mantenimento come modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato in questione non conceda un termine più lungo.

 

(2) Ogni Stato contraente che ha adottato disposizioni ai sensi del paragrafo 1 può prescrivere che il titolare del brevetto provveda a pagare in tutto o in parte, entro un termine stabilito da questo Stato, le spese di pubblicazione della traduzione.

 

(3) Ogni Stato contraente può prescrivere che, se le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non vengono rispettate, il brevetto europeo, sia, sin dall’inizio, considerato senza effetto in questo Stato.

 

23. L’articolo 67 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 67

 

Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione.

 

(1) A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo garantisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all’articolo 64.

 

(2) Ciascuno Stato contraente può prevedere che la domanda di brevetto europeo non garantisca la protezione di cui all’articolo 64. Tuttavia, la protezione attinente alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato annette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. In ogni caso, ciascuno Stato contraente deve almeno prevedere che a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere una indennità ragionevole, stabilita secondo le circostanze, da qualsiasi persona la quale abbia sfruttato, in tale Stato contraente, l’invenzione che è oggetto della domanda di brevetto europeo in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la sua responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale.

 

(3) Ciascuno Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura, può prevedere che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 sia garantita solo a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni, sia in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente, sia nella misura in cui lo Stato in questione ha imposto l’uso di una determinata lingua ufficiale in questa ultima lingua:

 

a) è stata resa accessibile al pubblico nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale; oppure

 

b) è stata consegnata alla persona che utilizza, in questo Stato, l’invenzione che è oggetto della domanda di brevetto europeo.

 

(4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati annullati e non avvenuti quando la richiesta di brevetto europeo è stata ritirata, o quando si ritiene che è stata ritirata o che è stata respinta in forza di una decisione passata in giudicato. Altrettanto dicasi per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o che si ritiene sia stata ritirata.

 

24. L’articolo 68 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 68

 

Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo.

 

La domanda di brevetto europeo, nonché il brevetto europeo che ne discende, sono considerati sin dall’inizio non produttivi degli effetti previsti agli articoli 64 e 67, qualora il brevetto sia stato revocato o limitato nel corso di una procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento.

 

25. L’articolo 69 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 69

 

Portata della protezione.

 

(1) La portata della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo è determinata dalle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

 

(2) Per il periodo che intercorre fino al rilascio del brevetto europeo, la portata della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo è determinata dalle rivendicazioni contenute nella domanda quale pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante la procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento determina retroattivamente questa protezione sempre che quest’ultima non sia stata oggetto di un’estensione.

 

26. L’articolo 70 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 70

 

Testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo facente fede.

 

(1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura, è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti ed in tutti gli Stati contraenti.

 

(2) Tuttavia, se la domanda di brevetto europeo è stata depositata in una lingua che non è una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, questo testo costituisce la domanda come depositata, ai sensi della presente convenzione.

 

(3) Ogni Stato contraente può prevedere che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come disposto nella presente convenzione, sia considerata in tale Stato come essendo il testo facente fede, tranne i casi di azioni per nullità, se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita di tale domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura.

 

(4) Ogni stato contraente che stabilisce una disposizione in applicazione del paragrafo 3:

 

a) deve consentire al richiedente o al titolare del brevetto di produrre una traduzione riveduta della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo. Tale traduzione riveduta non ha effetti giuridici fintanto che le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 3 non sono state adempiute;

 

b) può prevedere che colui il quale, in questo Stato, abbia iniziato in buona fede ad utilizzare un’invenzione o abbia fatto preparativi effettivi e seri a tal fine senza che tale utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale possa, dopo che la traduzione riveduta abbia prodotto i suoi effetti, continuare a titolo gratuito l’utilizzazione di quest’ultima nella sua azienda o per i bisogni della stessa.

 

27. L’articolo 75 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 75

 

Deposito della domanda di brevetto europeo.

 

(1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata:

 

a) sia presso l’Ufficio europeo dei brevetti;

 

b) sia, se la legislazione dello Stato contraente lo permette, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 76, paragrafo 1, presso il servizio centrale della proprietà industriale o degli altri servizi competenti di detto Stato. Ogni domanda in tal modo depositata ha gli stessi effetti come se fosse stata depositata alla stessa data presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(2) Il paragrafo 1 non può ostacolare l’applicazione delle disposizioni legislative o regolamentari le quali, in uno Stato contraente:

 

a) disciplinano le invenzioni che, in ragione del loro oggetto, non possono essere comunicate all’estero senza un’autorizzazione preliminare delle autorità competenti dello Stato in causa; oppure

 

b) prescrivono che qualsiasi domanda di brevetto debba inizialmente essere depositata presso un’autorità nazionale, o subordinano ad un’autorizzazione preliminare il deposito diretto presso un’altra autorità.

 

28. L’articolo 76 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 76

 

Domande divisionali europee.

 

(1) Ogni domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l’Ufficio europeo dei brevetti in conformità al regolamento di esecuzione. Essa può essere depositata solo per gli elementi che non si estendono al di là del contenuto della domanda anteriore quale depositata; ove tale esigenza sia soddisfatta, la domanda divisionale si considera depositata alla data di deposito della domanda anteriore ed essa beneficia di un diritto di priorità.

 

(2) Tutti gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore al momento del deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo sono considerati come designati nella domanda divisionale.

 

29. L’articolo 77 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 77

 

Trasmissione delle domande di brevetto europeo.

 

(1) Il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all’Ufficio europeo dei brevetti le domande di brevetto europeo depositate presso tale servizio o presso ogni altro servizio competente di questo Stato, in conformità al regolamento di esecuzione.

 

(2) Ogni domanda di brevetto europeo, il cui oggetto è segreto, non è trasmessa all’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(3) Ogni domanda di brevetto europeo che non viene trasmessa all’Ufficio europeo dei brevetti nei termini, si considera ritirata.

 

30. L’articolo 78 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 78

 

Condizioni cui la domanda di brevetto europeo deve attenersi.

 

(1) La domanda di brevetto europeo deve contenere:

 

a) una richiesta per il rilascio di un brevetto europeo;

 

b) una descrizione dell’invenzione;

 

c) una o più rivendicazioni;

 

d) i disegni cui la descrizione o le rivendicazioni si riferiscono;

 

e) un sunto,

 

e deve soddisfare alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

 

(2) La domanda di brevetto europeo dà luogo al pagamento della tassa di deposito e della tassa di ricerca. Se la tassa di deposito o la tassa di ricerca non sono state pagate nei termini, si considera che la domanda è ritirata.

 

31. L’articolo 79 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 79

 

Designazione degli Stati contraenti.

 

(1) Tutti gli Stati contraenti parti della presente convenzione all’atto del deposito della domanda di brevetto europeo si considerano designati nella richiesta per il rilascio del brevetto europeo.

 

(2) La designazione di uno Stato contraente può dar luogo al pagamento di una tassa di designazione.

 

(3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata in qualsiasi momento fino al rilascio del brevetto europeo.

 

32. L’articolo 80 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 80

 

Data di deposito.

 

La data di deposito di una domanda di brevetto europeo è quella in cui le condizioni previste dal regolamento di esecuzione sono soddisfatte.

 

33. L’articolo 86 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 86

 

Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo.

 

(1) Le tasse annuali devono, in conformità al regolamento di esecuzione, essere pagate all’Ufficio europeo dei brevetti per ogni domanda di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno a decorrere dalla data di deposito della domanda, e per ciascuno degli anni successivi. Se una tassa annuale non è stata pagata nei termini, si ritiene che la domanda è ritirata.

 

(2) Nessuna tassa annuale è esigibile dopo il pagamento di quella che deve essere pagata per l’anno in cui è pubblicata la menzione del rilascio del brevetto europeo.

 

34. L’articolo 87 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 87

 

Diritto di priorità.

 

(1) La persona che ha regolarmente depositato in o per

 

a) uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; oppure

 

b) un membro dell’Organizzazione mondiale del commercio,

 

una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità, oppure il suo avente causa, beneficia per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la stessa invenzione, di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda.

 

(2) Si riconosce come generatore del diritto di priorità ogni deposito avente valore di regolare deposito nazionale in forza della legislazione nazionale dello Stato in cui è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresa la presente convenzione.

 

(3) Per regolare deposito nazionale s’intende ogni deposito sufficiente per stabilire la data in cui la domanda è stata depositata, a prescindere dalla sorte riservata a tale domanda.

 

(4) Si considera come prima domanda, la cui data di deposito rappresenta il punto di decorrenza del termine prioritario, qualsiasi ulteriore domanda avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore depositata nello stesso Stato o per quest’ultimo, a patto che tale domanda anteriore alla data di deposito della domanda ulteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta all’ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti e che non abbia già servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

 

(5) Quando il primo deposito è stato effettuato presso un servizio della proprietà industriale che non è vincolato dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, o dall’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio, si applicano i paragrafi 1 a 4, se, a seguito di una comunicazione emanante dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, questo servizio ammette che un primo deposito effettuato presso l’Ufficio europeo dei brevetti dà luogo ad un diritto di priorità sottoposto a condizioni ed avente effetti equivalenti uguali a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.

 

35. L’articolo 88 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 88

 

Rivendicazione di priorità.

 

(1) Il richiedente che intende avvalersi dalla priorità di un deposito anteriore è tenuto a produrre una dichiarazione di priorità nonché ogni altro documento richiesto in conformità al regolamento di esecuzione.

 

(2) Possono essere rivendicate priorità multiple per una domanda di brevetto europeo anche se provengono da Stati diversi. Se del caso, possono essere rivendicate priorità multiple per una stessa rivendicazione. Se sono rivendicate priorità multiple, i termini aventi come punto di decorrenza la data di priorità, sono calcolati a decorrere dalla data avente la priorità più vecchia.

 

(3) Quando una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo il diritto di priorità copre solo gli elementi della domanda di brevetto europeo che sono contenuti nella domanda o nelle domande per le quali si rivendica la priorità.

 

(4) Se alcuni elementi dell’invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, per concedere la priorità è sufficiente che l’insieme dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso i suddetti elementi.

 

36. L’articolo 90 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 90

 

Esame al momento del deposito e per quanto riguarda le esigenze formali.

 

(1) L’Ufficio europeo dei brevetti esamina, in conformità al regolamento di esecuzione, se la domanda soddisfa le condizioni per ottenere una data di deposito.

 

(2) Se una data di deposito non può essere concessa dopo aver effettuato l’esame ai sensi del paragrafo 1, la domanda non è trattata in quanto domanda di brevetto europeo.

 

(3) Se una data di deposito è stata concessa alla domanda di brevetto europeo, l’Ufficio europeo dei brevetti esamina, secondo il regolamento di esecuzione, se sono soddisfatte le esigenze degli articoli 14, 78, 81 e, se del caso, degli articoli 88, paragrafo 1, e 133, paragrafo 2, nonché ogni altra esigenza prevista dal regolamento di esecuzione.

 

(4) Qualora l’Ufficio europeo dei brevetti accerti, all’atto dell’esame effettuato a titolo dei paragrafi 1 o 3, l’esistenza d’irregolarità a cui è possibile rimediare, esso fornisce al richiedente la possibilità di porre rimedio a tali irregolarità.

 

(5) Qualora non si sia rimediato ad una irregolarità accertata durante l’esame effettuato a titolo del paragrafo 3, la domanda di brevetto europeo è respinta. Se l’irregolarità concerne il diritto di priorità, ne deriva la perdita di questo diritto per la domanda.

 

37. L’articolo 91 è soppresso.

 

38. L’articolo 92 è sostituito dal testo seguente:

 

Articolo 92

 

Compilazione del rapporto di ricerca europea.

 

L’Ufficio europeo dei brevetti redige e pubblica, in conformità al regolamento di esecuzione, un rapporto di ricerca europeo relativo alla domanda di brevetto europeo sulla base delle rivendicazioni, in debita considerazione della descrizione e, se del caso, dei disegni esistenti.

 

39. L’articolo 93 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 93

 

Pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

 

(1) L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica al più presto la domanda di brevetto europeo;

 

a) dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del deposito o, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità; oppure

 

b) prima della scadenza di detto termine su richiesta del richiedente.

 

(2) La domanda di brevetto europeo è pubblicata alla stessa data del fascicolo del brevetto europeo quando la decisione relativa al rilascio del brevetto europeo ha effetto prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, capoverso a).

 

40. L’articolo 94 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 94

 

Esame della domanda di brevetto europeo.

 

(1) Su richiesta, l’Ufficio europeo dei brevetti esamina in conformità al regolamento di esecuzione se la domanda di brevetto europeo e l’invenzione che ne è oggetto soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione. La richiesta è considerata presentata solo dopo il pagamento della tassa in esame.

 

(2) Se la richiesta non è presentata nei tempi stabiliti, la domanda si considera ritirata.

 

41. Gli articoli 95 e 96 sono soppressi.

 

42. L’articolo 97 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 97

 

Rilascio del brevetto o rigetto dalla domanda.

 

(1) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l’invenzione che ne è oggetto soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione, essa decide di rilasciare il brevetto europeo, a condizione che le esigenze previste dal regolamento di esecuzione siano soddisfatte.

 

(2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l’invenzione che ne è oggetto non soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione, essa respinge la domanda, a meno che sanzioni diverse dal rigetto siano previste dalla presente convenzione.

 

(3) La decisione relativa al rilascio del brevetto europeo ha effetto il giorno della pubblicazione della menzione del rilascio nel Bollettino europeo dei brevetti.

 

43. L’articolo 98 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 98

 

Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo.

 

L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica il fascicolo del brevetto europeo al più presto dopo la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti.

 

44. Il titolo della quinta parte è sostituito dal seguente testo:

 

QUINTA PARTE

 

PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E DI LIMITAZIONE

 

45. L’articolo 99 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 99

 

Opposizione.

 

(1) Entro il termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione, nel Bollettino europeo dei brevetti, della menzione della concessione del brevetto europeo, chiunque può fare opposizione a tale brevetto presso l’Ufficio europeo dei brevetti, in conformità al regolamento di esecuzione. L’opposizione si considera proposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

 

(2) L’opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in tutti gli Stati contraenti nei quali produce i suoi effetti.

 

(3) I terzi che hanno fatto opposizione sono parti, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione.

 

(4) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa è iscritta nel registro dei brevetti a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del titolare precedente, essa è, su richiesta, sostituita a quest’ultimo per questo Stato. Nonostante le disposizioni dell’articolo 118, il precedente titolare del brevetto e la persona che fa valere in tal modo i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.

 

46. L’articolo 101 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 101

 

Esame dell’opposizione.

 

Revoca o mantenimento in vigore del brevetto europeo

 

(1) Se l’opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina, in conformità al regolamento di esecuzione, se almeno un motivo di opposizione di cui all’articolo 100 si oppone al mantenimento del brevetto europeo. Nel corso di questo esame, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare le loro osservazioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

 

(2) Se la divisione di opposizione ritiene che almeno un motivo di opposizione si oppone al mantenimento del brevetto europeo, essa revoca il brevetto. In caso contrario, essa rigetta l’opposizione.

 

(3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l’invenzione che ne forma l’oggetto:

 

a) soddisfano alle condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto così modificato, a condizione che le esigenze previste dal regolamento di esecuzione siano soddisfatte;

 

b) non soddisfano alle condizioni della presente convenzione, essa revoca il brevetto.

 

47. L’articolo 102 è soppresso.

 

48. L’articolo 103 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 103

 

Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo.

 

Se il brevetto europeo è stato mantenuto come modificato ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, capoverso a), l’Ufficio europeo dei brevetti pubblica un nuovo fascicolo del brevetto europeo al più presto dopo che la menzione della decisione concernente l’opposizione è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.

 

49. L’articolo 104 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 104

 

Spese.

 

(1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti si fa carico delle proprie spese, a meno che la divisione di opposizione non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l’equità lo esiga, una diversa ripartizione delle spese.

 

(2) Il regolamento di esecuzione determina la procedura per la fissazione delle spese.

 

(3) Ogni decisione definita dell’Ufficio europeo dei brevetti che fissa l’importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.

 

50. L’articolo 105 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 105

 

Intervento del contraffattore presunto.

 

(1) Qualsiasi terzo può, dopo la scadenza del termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente al regolamento di esecuzione, a condizioni che fornisca la prova:

 

a) che un’azione per contraffazione basata su questo brevetto gli è stata intentata; oppure

 

b) che dopo essere stato intimato dal titolare di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un’azione per far constatare in via giudiziaria ch’egli non è contraffattore.

 

(2) Un intervento ricevibile è assimilato ad una opposizione.

 

51. I seguenti nuovi articoli 105-bis, 105-ter e 105-quater sono inseriti dopo l’articolo 105:

 

Articolo 105-bis

 

Richiesta di limitazione o revoca.

 

(1) Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto europeo può essere revocato o limitato sotto forma di una modifica delle rivendicazioni. La richiesta deve essere presentata presso l’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. La richiesta si considera presentata solo quando la tassa di limitazione o di revoca è stata pagata.

 

(2) La richiesta non può essere presentata fintanto che una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo è pendente.

 

Articolo 105-ter

 

Limitazione o revoca del brevetto europeo.

 

(1) L’Ufficio europeo dei brevetti esamina se le condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione per una limitazione o per la revoca del brevetto europeo sono soddisfatte.

 

(2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo corrisponde a queste condizioni esso decide, conformemente al regolamento di esecuzione, di limitare o di revocare il brevetto europeo. In caso contrario, esso rigetta la richiesta.

 

(3) La decisione relativa alla limitazione o alla revoca concerne il brevetto europeo con effetto in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso. Essa ha effetto alla data della pubblicazione della menzione della decisione nel Bollettino europeo dei brevetti.

 

Articolo 105-quater

 

Pubblicazione di un fascicolo di brevetto europeo modificato.

 

Quando il brevetto europeo è stato limitato a norma dell’articolo 105ter, paragrafo 2, l’Ufficio europeo dei brevetti pubblica il fascicolo di brevetto europeo modificato al più presto dopo la pubblicazione della menzione della limitazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

 

52. L’articolo 106 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 106

 

Decisioni contro le quali si può ricorrere.

 

(1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

 

(2) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.

 

(3) Il diritto d’intentare un ricorso contro decisioni che fissano la ripartizione o la fissazione delle spese della procedura di opposizione può essere limitato dal regolamento di esecuzione.

 

53. L’articolo 108 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 108

 

Termine e forma.

 

Il ricorso deve essere presentato, conformemente al regolamento di esecuzione, presso l’Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso. Entro quattro mesi a decorrere dalla notifica della decisione, deve essere depositata una memoria che espone i motivi del ricorso, conformemente al regolamento di esecuzione.

 

54. L’articolo 110 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 110

 

Esame del ricorso.

 

(1) Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato. L’esame del ricorso si svolge conformemente al regolamento di esecuzione.

 

55. Il nuovo articolo 112-bis è inserito dopo l’articolo 112:

 

Articolo 112-bis

 

Richiesta di revisione ad opera della commissione ampliata di ricorso.

 

(1) Ogni parte ad una procedura di ricorso che non è stata ritenuta fondata dalla decisione della commissione di ricorso, può presentare una richiesta di revisione della decisione ad opera della camera ampliata di ricorso.

 

(2) La richiesta può essere basata soltanto su uno dei seguenti motivi:

 

a) un membro della commissione di ricorso ha partecipato alla decisione in violazione dell’articolo 24, paragrafo 1 o malgrado la sua esclusione a seguito di una decisione a titolo dell’articolo 24, paragrafo 4;

 

b) una persona non avente qualità di membro delle commissioni di ricorso ha partecipato alla decisione;

 

c) la procedura di ricorso è stata inficiata da una violazione fondamentale dell’articolo 113;

 

d) la procedura di ricorso è stata inficiata da un altro vizio fondamentale di procedura, quale definito nel regolamento di esecuzione; oppure

 

e) un’infrazione penale accertata nelle condizioni previste nel regolamento di esecuzione può aver avuto un’incidenza sulla decisione.

 

(3) La richiesta di revisione non ha effetto sospensivo.

 

(4) La richiesta deve essere presentata e motivata conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta si basa sul paragrafo 2, capoversi a) a d), essa deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dalla notificazione della decisione della commissione di ricorso. Se la richiesta si basa sul paragrafo 2, capoverso e), essa deve essere presentata entro un termine di due mesi dopo che l’infrazione penale è stata accertata, ed in qualsiasi ipotesi non oltre cinque anni dopo la notificazione della decisione della commissione di ricorso. La richiesta di revisione non si considera presentata prima dell’avvenuto pagamento della tassa prescritta.

 

(5) La commissione ampliata di ricorso esamina la richiesta di revisione conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta è fondata, la commissione ampliata di ricorso annulla la decisione oggetto della revisione e riapre, conformemente al regolamento di esecuzione, la procedura dinanzi alle commissioni di ricorso.

 

(6) Chiunque, in uno Stato contraente designato, abbia in buona fede, nel periodo intercorrente fra la decisione della commissione di ricorso oggetto della revisione e la pubblicazione della menzione della decisione della commissione ampliata di ricorso sulla richiesta di revisione, incominciato ad utilizzare, o abbia fatto preparativi ed effettivi per sfruttare l’invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare tale sfruttamento a titolo gratuito nella sua azienda o per i bisogni della stessa.

 

56. L’articolo 115 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 115

 

Osservazioni dei terzi.

 

Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo, in qualsiasi procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, ed in conformità al regolamento di esecuzione, può presentare osservazioni contro la brevettabilità dell’invenzione che forma oggetto della domanda o del brevetto. I terzi non diventano parti della procedura.

 

57. L’articolo 117 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 117

 

Mezzi di prova e istruzione.

 

(1) Nelle procedure dinanzi l’Ufficio europeo dei brevetti, sono ammissibili in particolare le seguenti misure d’istruzione:

 

a) l’audizione delle parti;

 

b) la richiesta di informazioni;

 

c) la produzione di documenti;

 

d) l’audizione dei testimoni;

 

e) la perizia;

 

f) il sopralluogo;

 

g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento.

 

(2) Il regolamento di esecuzione determina la procedura relativa all’istruzione.

 

58. L’articolo 119 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 119

 

Notifica.

 

L’Ufficio europeo dei brevetti notifica d’ufficio tutte le decisioni, citazioni, notifiche e comunicazioni conformemente al regolamento di esecuzione. Le notifiche possono esser fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.

 

59. L’articolo 120 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 120

 

Termini.

 

Il regolamento di esecuzione determina:

 

a) i termini che devono esser rispettati nelle procedure dinanzi l’Ufficio europeo dei brevetti e che non sono stabiliti dalla presente convenzione;

 

b) il modo di calcolare i termini, come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati;

 

c) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall’Ufficio europeo dei brevetti.

 

60. L’articolo 121 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 121

 

Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo.

 

(1) Quando, da parte del richiedente, vi è stata inosservanza di un termine da rispettare nei riguardi dell’Ufficio europeo dei brevetti, esso può fare richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo.

 

(2) L’Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta quando le condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione sono soddisfatte. In caso contrario, esso rigetta la richiesta.

 

(3) Quando esso tratta la richiesta, le conseguenze dell’inosservanza del termine si considerano non avvenute.

 

(4) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura, i termini previsti agli articoli 87, paragrafo 1, 108 e 112-bis, paragrafo 4, nonché i termini di presentazione della richiesta per la prosecuzione della procedura e della richiesta per la restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere altri termini dalla prosecuzione della procedura.

 

61. L’articolo 122 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 122

 

Restitutio in integrum.

 

(1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio europeo dei brevetti, è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l’inosservanza di questo termine ha come conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.

 

(2) L’Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta quando le condizioni stabilite al paragrafo 1 e le esigenze previste dal regolamento di esecuzione sono soddisfatte. In caso contrario, esso rigetta la richiesta.

 

(3) Quando l’Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta, si considera che le conseguenze dell’inosservanza del termine non sono avvenute.

 

(4) È escluso dalla restitutio in integrum, il termine di presentazione dell’istanza di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere altri termini dalla restitutio in integrum.

 

(5) Chiunque, in uno Stato contraente designato, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione del ristabilimento di detto diritto, abbia in buona fede incominciato ad utilizzare, o abbia fatto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l’invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare tale attività a titolo gratuito nella sua azienda, sempre che essa sia limitata ai bisogni dell’azienda.

 

(6) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum per quanto riguarda i termini previsti in questa convenzione e che devono essere osservati nei riguardi delle autorità di questo Stato.

 

62. L’articolo 123 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 123

 

Modifiche.

 

(1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo possono essere modificati nel corso delle procedure dinanzi l’Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. In ogni caso il richiedente può, di propria iniziativa, modificare la domanda almeno una volta.

 

(2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.

 

(3) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo da ampliare la protezione che esso conferisce.

 

63. L’articolo 124 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 124

 

Informazioni sullo stato della tecnica.

 

(1) L’Ufficio europeo dei brevetti può invitare il richiedente, conformemente al regolamento di esecuzione, a comunicargli informazioni sullo stato della tecnica di cui si è tenuto conto nelle procedure di brevetto nazionali o regionali, e che verte su un’invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo.

 

(2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

 

64. L’articolo 126 è soppresso.

 

65. L’articolo 127 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 127

 

Registro europeo dei brevetti.

 

L’Ufficio europeo dei brevetti tiene un Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni menzionate nel regolamento di esecuzione. Nessuna iscrizione è fatta nel Registro europeo dei brevetti prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro europeo dei brevetti è aperto alla consultazione pubblica.

 

66. L’articolo 128 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 128

 

Consultazione pubblica.

 

(1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.

 

(2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente si è avvalso della sua domanda di brevetto europeo contro i suoi interessi, può consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

 

(3) Quando viene pubblicata una domanda divisionale o una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, chiunque può consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

 

(4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda ed al brevetto europeo concesso in base alla medesima, possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, fatte salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.

 

(5) L’Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi o pubblicare le indicazioni menzionate nel regolamento di esecuzione.

 

67. L’articolo 129 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 129

 

Pubblicazioni periodiche.

 

L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:

 

a) un Bollettino europeo dei brevetti contenente le indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione, dal regolamento di esecuzione o dal presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti;

 

b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale emesse dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, nonché ogni altra informazione relativa alla presente convenzione ed alla sua applicazione.

 

68. L’articolo 130 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 130

 

Scambio di informazioni.

 

(1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l’Ufficio europeo dei brevetti ed i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente le domande di brevetti europei o nazionali ed i brevetti europei o nazionali, nonché le procedure che li riguardano.

 

(2) Il paragrafo 1 si applica allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l’Ufficio europeo dei brevetti e;

 

a) i servizi centrali della proprietà industriale di altri Stati;

 

b) ogni organizzazione intergovernativa incaricata della concessione dei brevetti;

 

c) ogni altra organizzazione.

 

(3) Le comunicazioni d’informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 ed al paragrafo 2, capoversi a) e b) non sono soggette alle restrizioni di cui all’articolo 128, a condizione che l’organizzazione di cui trattasi s’impegni a considerare le informazioni comunicate come confidenziali fino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

 

69. L’articolo 133 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 133

 

Principi generali relativi alla rappresentanza.

 

(1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.

 

(2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno né domicilio né sede in uno Stato contraente devono essere rappresentate da un mandatario abilitato, ed agire per il suo tramite in qualsiasi procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere previste dal regolamento di esecuzione.

 

(3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede in uno Stato contraente, possono agire ogni procedura istituita dalla presente convenzione tramite un loro impiegato; tale impiegato, che deve essere in possesso di una procura conformemente alle norme del regolamento di esecuzione, non ha bisogno di essere un mandatario abilitato. Il regolamento di esecuzione può prevedere se, e a quali condizioni, l’impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede in uno Stato contraente ed aventi legami economici con esso.

 

(4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

70. L’articolo 134 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 134

 

Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto dai mandatari abilitati iscritti in una lista all’uopo compilata dall’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(2) Qualsiasi persona fisica che:

 

a) possiede la nazionalità di uno Stato contraente;

 

b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro in uno Stato contraente; e

 

c) ha superato le prove dell’esame europeo di qualificazione, può essere iscritta sulla lista dei mandatari abilitati.

 

(3) Per un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l’adesione di uno Stato alla presente convenzione ha effetto, può chiedere di essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:

 

a) possiede la nazionalità di uno Stato contraente;

 

b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro nello Stato che ha aderito alla convenzione; e

 

c) è abilitata a rappresentare in materia di brevetti d’invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di questo Stato. Qualora tale abilitazione non sia subordinata all’esigenza di una particolare qualificazione professionale questa persona deve aver agito nel suddetto Stato in quanto mandatario a titolo abituale per almeno cinque anni.

 

(4) L’iscrizione è effettuata dietro presentazione di una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 2 o 3 sono soddisfatte.

 

(5) Le persone che sono iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.

 

(6) Per l’esercizio della sua attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 è abilitata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, in considerazione del protocollo sulla centralizzazione allegato alla presente convenzione. Le autorità di questo Stato possono revocare tale autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all’ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento.

 

(7) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti può consentire una deroga:

 

a) all’esigenza di cui al paragrafo 2, capoverso a) o paragrafo 3, capoverso a) in casi attinenti ad una particolare situazione;

 

b) all’esigenza di cui al paragrafo 3, capoverso c), seconda frase, se il candidato fornisce la prova di avere acquisito in altro modo le qualificazioni richieste.

 

(8) La rappresentanza allo stesso titolo di un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare in uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli può agire in detto Stato in qualità di mandatario in materia di brevetti d’invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 6.

 

71. Il nuovo articolo 134-bis è inserito dopo l’articolo 134:

 

Articolo 134-bis

 

Istituito dei mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

 

(1) Il Consiglio di amministrazione ha competenza per stabilire e modificare le disposizioni relative:

 

a) all’Istituto dei mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei brevetti di seguito denominato l’Istituto;

 

b) alla qualificazione ed alla formazione professionale richiesta per l’ammissione all’esame europeo di qualificazione ed all’organizzazione delle prove di questo esame;

 

c) al potere disciplinare dell’istituto o dell’ufficio europeo dei brevetti sui mandatari abilitati;

 

d) all’obbligo di riservatezza del mandatario abilitato ed al diritto del mandatario abilitato di rifiutare di divulgare nelle procedure dinanzi l’Ufficio europeo dei brevetti, le comunicazioni scambiate fra lui ed il suo cliente o qualsiasi altra persona.

 

(2) Ogni persona iscritta nella lista dei mandatari abilitati di cui all’articolo 134, paragrafo 1, è membro dell’Istituto.

 

72. L’articolo 135 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 135

 

Richiesta di avviamento della procedura nazionale.

 

(1) Il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato può dare inizio, su istanza del richiedente o del titolare di un brevetto europeo, alla procedura di concessione di un brevetto nazionale nei casi seguenti:

 

a) se la domanda di brevetto è considerata ritirata a norma dell’articolo 77, paragrafo 3;

 

b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto è sia respinta o ritirata, sia considerata come ritirata, oppure il brevetto europeo è revocato.

 

(2) Nel caso di cui al paragrafo 1, capoverso a), la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale la domanda di brevetto europeo era stata depositata. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale questo servizio trasmette direttamente la richiesta ai servizi centrali degli Stati contraenti che vi sono menzionati.

 

(3) Nei casi di cui al paragrafo 1, capoverso b) la richiesta di trasformazione deve essere presentata all’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Essa è considerata presentata solo dopo il pagamento della tassa di trasformazione. L’Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati che vi sono menzionati.

 

(4) La domanda di brevetto europeo cessa di produrre gli effetti di cui all’articolo 66 se la richiesta di trasformazione non è trasmessa nel termine stabilito.

 

73. L’articolo 136 è soppresso.

 

74. L’articolo 137 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 137

 

Condizioni formali della trasformazione.

 

(1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente all’articolo 135, paragrafo 2 o 3, non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legislazione nazionale e a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione, o a condizioni supplementari.

 

(2) Il servizio centrale della proprietà industriale al quale la domanda è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:

 

a) paghi la tassa nazionale di deposito;

 

b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo modificato nel corso della procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.

 

75. L’articolo 138 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 138

 

Nullità dei brevetti europei.

 

(1) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente soltanto se:

 

a) l’oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57;

 

b) il brevetto europeo non espone l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;

 

c) l’oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata in conformità all’articolo 61, l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;

 

d) la protezione conferita dal brevetto europeo è stata estesa: oppure

 

e) il titolare del brevetto europeo non aveva diritto ad ottenerlo ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1.

 

(2) Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, quest’ultimo è limitato sotto forma di una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è dichiarato parzialmente nullo.

 

(3) Nelle procedure dinanzi ai tribunali o all’amministrazione competente, concernenti la validità del brevetto europeo, il titolare del brevetto può limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tal modo limitato serve da base alla procedura.

 

76. L’articolo 140 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 140

 

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali.

 

Gli articoli 66, 124, 135, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certificati di utilità come pure alle corrispondenti domande negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti titoli di protezione.

 

77. L’articolo 141 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 141

 

Tasse annuali per il brevetto europeo.

 

(1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all’articolo 86, paragrafo 4.

 

(2) Se il termine di pagamento di tasse annuali dovute a titolo del brevetto europeo scade entro due mesi dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista a titolo di una regolamentazione nazionale.

 

78. Il nuovo articolo 149-bis è inserito dopo l’articolo 149:

 

Articolo 149-bis

 

Altri accordi fra gli Stati contraenti.

 

(1) La presente convenzione non può essere interpretata nel senso di limitare il diritto di tutti gli Stati contraenti o di molti di essi di concludere accordi particolari su questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei i quali, ai sensi della presente convenzione, dipendono dal diritto nazionale e sono disciplinati da quest’ultimo, come, in particolare:

 

a) un accordo istitutivo di un tribunale dei brevetti europei, comune per gli Stati contraenti parti di detto accordo;

 

b) un accordo istitutivo di un organismo comune per gli Stati contraenti parti di detto accordo il quale fornisce, su richiesta dei tribunali o delle autorità semi-giudiziarie, pareri su questioni relative al diritto europeo dei brevetti o al diritto nazionale armonizzato con quest’ultimo;

 

c) un accordo ai sensi del quale gli Stati contraenti parti di detto accordo rinunciano in tutto o in parte alle traduzioni di brevetti europei conformemente all’articolo 65;

 

d) un accordo ai sensi del quale gli Stati contraenti parti di detto accordo prevedono che la traduzione dei brevetti europei previste in conformità all’articolo 65 possono essere prodotte presso l’Ufficio europeo dei brevetti e pubblicate da quest’ultimo.

 

(2) Il Consiglio d’amministrazione ha competenza a decidere che:

 

a) i membri delle commissioni di ricorso o della commissione ampliata di ricorso possano far parte di un tribunale dei brevetti europei o di un organismo comune, e partecipare alle procedure intentate dinanzi a questo tribunale o organismo ai sensi di detto accordo;

 

b) l’Ufficio europeo dei brevetti fornisca all’organismo comune il personale di supporto, i locali e le attrezzature necessarie per l’esercizio delle sue funzioni.

 

PARTE DECIMA

 

DOMANDE INTERNAZIONALI AI SENSI DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI - DOMANDE EURO-PCT

 

Articolo 150

 

Applicazione del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti.

 

(1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, di seguito denominato PCT, si applica conformemente alle disposizioni della presente parte.

 

(2) Le domande internazionali depositate conformemente al PCT possono formare oggetto di procedura presso l’Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure sono applicabili le disposizioni del PCT, del suo regolamento di esecuzione e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del PCT o del suo regolamento di esecuzione prevalgono in caso di divergenza.

 

Articolo 151

 

L’Ufficio europeo dei brevetti come ufficio ricevente.

 

L’Ufficio europeo dei brevetti agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi del PCT, conformemente al regolamento di esecuzione. E’ applicabile l’articolo 75, paragrafo 2.

 

Articolo 152

 

L’Ufficio europeo dei brevetti, come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

 

L’Ufficio europeo dei brevetti agisce in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale ed in qualità di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del PCT, conformemente ad un accordo concluso fra l’Organizzazione e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale per i richiedenti che hanno la nazionalità di uno Stato della presente convenzione oppure che vi hanno il loro domicilio o la loro sede. Questo accordo può prevedere che l’Ufficio europeo dei brevetti agisca anche per ogni altro richiedente.

 

Articolo 153

 

L’Ufficio europeo dei brevetti, ufficio designato o ufficio eletto.

 

1) L’Ufficio europeo dei brevetti è:

 

a) un ufficio designato da qualsiasi Stato parte alla presente convenzione per il quale il PCT è in vigore, che è designato nella domanda internazionale e per il quale il richiedente indica che intende ottenere un brevetto europeo; e

 

b) un ufficio eletto, quando il richiedente ha eletto uno Stato designato secondo il capoverso a).

 

2) Una domanda internazionale per la quale l’Ufficio europeo dei brevetti è ufficio designato o eletto, a cui è stata assegnata una data di deposito internazionale, ha il valore di una domanda europea regolare (domanda euro-PCT).

 

(3) La pubblicazione internazionale di una domanda euro-PCT in una lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti.

 

(4) Se la domanda euro-PCT è pubblicata in un’altra lingua occorre presentare l’Ufficio europeo dei brevetti una traduzione in una delle lingue ufficiali, affinché quest’ultimo la pubblichi. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all’articolo 67, paragrafi 1 e 2 è garantita soltanto a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

 

(5) La domanda euro-PCT è trattata come una domanda di brevetto europeo ed è considerata inclusa nello stato della tecnica ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, se sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3 o 4, e nel regolamento di esecuzione.

 

(6) Il rapporto di ricerca internazionale relativo ad una domanda di euro-PCT oppure la dichiarazione che lo sostituisce e la loro pubblicazione internazionale sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

 

(7) Si procede alla compilazione di un rapporto complementare di ricerca europea relativo a qualsiasi domanda euro-PCT, in conformità al paragrafo 5. Il Consiglio d’amministrazione può decidere di rinunciare ad un rapporto complementare di ricerca o che la tassa di ricerca è ridotta.

 

80. Gli articoli 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 sono soppressi.

 

81. L’articolo 164 è sostituito dal seguente testo:

 

Articolo 164

 

Regolamento di esecuzione e protocolli.

 

(1) Il regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al riconoscimento, il protocollo relativo ai privilegi ed alle immunità, il protocollo relativo alla centralizzazione, il protocollo interpretativo dell’articolo 69 ed il protocollo sull’organico del personale sono parte integrante della presente convenzione.

 

(2) In caso di divergenza fra le disposizioni della presente convenzione e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le disposizioni della convenzione.

 

82. L’articolo 167 è soppresso.

 

Articolo 2

Protocolli.

1. Il protocollo interpretativo dell’articolo 69 CBE è sostituito dal seguente testo:

 

PROTOCOLLO INTERPRETATIVO DELL’ARTICOLO 69 CBE

 

Articolo primo

 

Principi generali.

 

L’articolo 69 non deve essere interpretato secondo il significato che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata secondo l’accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione ed i disegni servono solo a dissipare le ambiguità eventualmente celate nelle rivendicazioni. Non deve neppure essere interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, secondo il parere di un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni, il titolare del brevetto ha inteso tutelare. L’articolo 69 deve invece essere interpretato nel senso di definire fra questi due estremi una posizione che garantisce contestualmente un’equa protezione al titolare del brevetto ed un grado ragionevole di certezza a terzi.

 

Articolo 2

Equivalenti.

Per determinare la portata della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debitamente conto di ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

 

2. Il seguente protocollo sull’organico del personale è inserito nella convenzione sul brevetto europeo in quanto parte integrante di quest’ultima

 

PROTOCOLLO SULL’ORGANICO DELL’UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI ALL’AJA

 

(PROTOCOLLO SULL’ORGANICO DEL PERSONALE)

 

L’Organizzazione europea dei brevetti garantisce che la proporzione dei posti di lavoro dell’Ufficio europeo dei brevetti assegnata al dipartimento dell’Aja, quale definita nell’organigramma dei posti di lavoro e nella tabella del personale per l’anno 2000, rimane sostanzialmente immutata. Ogni modifica del numero dei posti di lavoro assegnati al dipartimento dell’Aja che si traduce in uno scarto di oltre il dieci per cento in relazione a tale percentuale, che risulti necessaria ad assicurare un buon funzionamento dell’Ufficio europeo dei brevetti, richiede una decisione del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione, adottata su proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, previa consultazione dei governi della Repubblica federale della Germania e del Regno dei Paesi Bassi.

 

3. La sezione I del protocollo sulla centralizzazione è sostituita dal seguente testo:

 

PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE E INTRODUZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DEI BREVETTI

 

(PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE)

 

Sezione I

 

1) a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati parti della convenzione che sono altresì membri dell’Istituto Internazionale dei brevetti creato dall’Accordo dell’Aja del 6 giugno 1947, prendono tutti i provvedimenti necessari affinché il trasferimento all’Ufficio europeo dei brevetti di tutto l’attivo e di tutto il passivo, nonché di tutto il personale dell’Istituto Internazionale dei brevetti si effettui non oltre la data di cui all’articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Le modalità di trasferimento saranno fissate da un accordo fra l’Istituto internazionale dei Brevetti e l’Organizzazione europea dei brevetti. I suddetti Stati nonché gli altri Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinché questo accordo sia applicato non oltre la data di cui all’articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Alla data dell’applicazione, gli Stati membri dell’Istituto internazionale dei brevetti che sono altresì parti dell’Istituto internazionale dei brevetti s’impegnano inoltre a porre fine alla loro partecipazione all’Accordo dell’Aja.

 

b) Gli Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinché, secondo i termini dell’accordo di cui al capoverso a), tutto l’attivo e tutto il passivo, nonché tutto il personale dell’Istituto Internazionale dei brevetti siano incorporati nell’Ufficio europeo dei brevetti. A decorrere dall’applicazione di questo accordo, saranno compiuti dall’Ufficio europeo dei brevetti, da un lato i compiti assunti dall’Istituto Internazionale dei brevetti alla data dell’apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli che esso assume nei confronti dei suoi Stati membri, a prescindere se divengono o meno parti della convenzione, e d’altro lato i compiti che quest’ultimo si sarà impegnato ad assumere al momento dell’entrata in vigore della convenzione nei confronti di Stati che, in questa data, sono sia membri dell’Istituto Internazionale dei brevetti, sia parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti può incaricare l’Ufficio europeo dei brevetti di altri compiti nel settore della ricerca.

 

c) Gli impegni di cui sopra si applicano all’agenzia istituita in virtù dell’Accordo dell’Aja e conformemente alle condizioni fissate nell’accordo concluso fra l’Istituto Internazionale dei brevetti ed il governo dello Stato contraente interessato. Questo governo s’impegna a concludere con l’Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo, sostitutivo di quello già concluso con l’Istituto Internazionale dei brevetti per armonizzare le clausole relative all’organizzazione, al funzionamento ed al finanziamento dell’agenzia con le disposizioni del presente Protocollo.

 

(2) Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati parti della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprietà industriale ed a vantaggio dell’Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attività che sarebbero suscettibili di esercitare in qualità di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, a decorrere dalla data di cui all’articolo 162, paragrafo 1 della convenzione.

 

(3) a) Un’agenzia dell’Ufficio europeo dei brevetti è istituita a Berlino, a decorrere dalla data di cui all’articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Essa dipende dal dipartimento dell’Aja.

 

b) Il consiglio d’amministrazione fissa la ripartizione dei compiti dell’agenzia di Berlino, tenendo conto delle considerazioni generali e dei bisogni dell’Ufficio europeo dei brevetti.

 

c) Almeno all’inizio del periodo successivo a quello dell’estensione progressiva del settore di attività dell’Ufficio europeo dei brevetti, il carico di lavoro affidato a questa agenzia deve consentire di occupare a tempo pieno il personale esaminatore della dipendenza locale, a Berlino, dell’Ufficio tedesco dei brevetti in funzione alla data di apertura alla firma della convenzione.

 

d) La Repubblica Federale di Germania si fa carico di tutte le spese supplementari risultanti, per l’organizzazione europea dei brevetti, dalla creazione e dal funzionamento dell’agenzia di Berlino.

 

Articolo 3

Nuovo testo della convenzione.

(1) Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti è autorizzato a stabilire, dietro proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, un nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo. In questo nuovo testo, le disposizioni della Convenzione devono, se del caso, essere armonizzate a livello redazionale nelle tre lingue ufficiali. Inoltre le disposizioni della Convenzione possono essere oggetto di una nuova numerazione consecutiva ed i rinvii ad altre disposizioni della convenzione devono essere modificati in considerazione della nuova numerazione.

 

(2) Il Consiglio d’amministrazione adotta il nuovo testo della Convenzione a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti. Una volta adottato, il nuovo testo della Convenzione diviene parte integrante del presente atto di revisione.

 

Articolo 4

Firma e ratifica.

(1) Il presente atto di revisione è aperto fino al 1° settembre 2001 alla firma degli Stati contraenti dell’Ufficio europeo dei brevetti a Monaco.

 

(2) Il presente atto di revisione è soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

 

Articolo 5

Adesione.

(1) Il presente atto di revisione è aperto, fino alla sua entrata in vigore, all’adesione degli Stati parti della Convenzione e degli Stati che ratificano la Convenzione o che vi aderiscono.

 

(2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica Federale di Germania.

 

Articolo 6

Applicazione a titolo provvisorio.

L’articolo primo, punti 4 a 6 e 12 a 15, l'articolo 2, punti 2 e 3, gli articoli 3 e 7 del presente atto di revisione si applicano a titolo provvisorio.

 

Articolo 7

Disposizioni transitorie.

(1) Il testo riveduto della Convenzione si applica a tutte le domande di brevetto europeo depositate dopo la sua entrata in vigore ed ai brevetti europei rilasciati sulla base di tali domande. Esso non si applica ai brevetti europei che risultano già concessi al momento della sua entrata in vigore, né alle domande di brevetto europeo pendenti in tale data, a meno che il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea di brevetti non disponga diversamente.

 

(2) Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti prende una decisione in conformità al paragrafo 1 non oltre il 30 giugno 2001, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentanti e votanti. Questa decisione diviene parte integrante del presente atto di revisione.

 

Articolo 8

Entrata in vigore.

1) Il testo riveduto della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore sia due anni dopo il deposito dell’ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di quindici Stati contraenti sia il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo a tale adempimento, se questa data è anteriore.

 

2) All’entrata in vigore del testo riveduto della Convenzione il testo della convenzione valida fino a questa data cessa di essere in vigore.

 

Articolo 9

Trasmissioni e notifiche.

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania effettua copie certificate conformi del presente atto di revisione e le trasmette ai governi degli Stati contraenti e degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtù dell’articolo 166, paragrafo 1.

(2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

b) la data di entrata in vigore del presente atto di revisione.

In fede di che plenipotenziari a tal fine designati, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione.

 

Fatto a Monaco, il 29 novembre 2007 in un esemplare in lingua francese, inglese e tedesca, i tre facenti ugualmente fede. Questo esemplare è depositato presso gli archivi del governo della Repubblica Federale di Germania.


[1] Il presente Atto è entrato in vigore il 13 dicembre 2007 (Comunicato pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101).