§ 94.1.B44 - Legge 9 ottobre 2000, n. 288.
Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/10/2000
Numero:288


Sommario
Art. 1.      1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1986, n. 103, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 13.300 milioni annue [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.B44 - Legge 9 ottobre 2000, n. 288.

Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste

(G.U. 18 ottobre 2000, n. 244)

 

 

     Art. 1.

     1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1986, n. 103, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, per sostenere le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.