§ 94.1.792 - Legge 15 marzo 1986, n. 103.
Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:15/03/1986
Numero:103


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 21 [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'art. 72, ultimo comma, del [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 6.765.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 94.1.792 - Legge 15 marzo 1986, n. 103.

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

(G.U. 12 aprile 1986, n. 85, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 21 dell'atto costitutivo.

 

          Art. 3.

     Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'art. 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorché questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 6.765.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato

     ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA

     (Omissis)